Le disposizioni di sicurezza per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (Codice Unico della Sicurezza) si applicano anche altre imprese familiari.
Questo significa che il premio INAIL è dovuto anche per i collaboratori dell’impresa familiare e che, in caso di decesso per infortunio sul lavoro, deve essere riconosciuto alla moglie del collaboratore deceduto la costituzione della rendita (cfr.: sentenza n. 20406/2017 della Corte di Cassazione).
Parimenti, scatta il diritto di rivalsa nel caso in cui il titolare non abbia predisposto adeguate misure di sicurezza, anche se con il collaboratore familiare non c’è rapporto di subordinazione. Quindi, da un lato è ammessa la costituzione di una rendita come superstite e dall’altro la necessaria compensazione con quanto richiesto dall’INAIL a titolo di rivalsa per i premi non versati come datrice di lavoro.
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Il presupposto è la sentenza 476/87 della Corte Costituzionale, che a suo tempo aveva dichiarato l’illegittimità dell’articolo 4 del Dpr 1124/65 nella parte in cui non prevedeva l’inclusione dei partecipanti all’impresa familiare tra i soggetti assicurabili INAIL. Ne consegue che:
- la titolarità dei poteri di organizzazione e gestione anche in materia di sicurezza sul lavoro rimangono in capo all’imprenditore;
- alla titolarità di tali poteri corrisponde il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza a favore dei partecipanti che prestano l’attività soggetta a rischio assicurabile;
- i partecipanti all’impresa familiare che prestano opera in maniera continuativa nella stessa impresa rientrano tra i soggetti assicurabili INAIL.