Privacy: le nuove regole per il Mobile Payment

di Filippo Vendrame

Pubblicato 22 Gennaio 2014
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

Visto l’esponenziale aumento dell’uso di smartphone e tablet pc per gli acquisti online, il Garante per la Privacy ha proposto nuove regole per proteggere la riservatezza degli utenti che, tramite il proprio credito telefonico, effettuano pagamenti a distanza avvalendosi del Mobile remote Payment. L'uso di questa forma di pagamento, destinata a raggiungere in breve una notevole diffusione, comporta il trattamento di numerose informazioni personali (numero telefonico, dati anagrafici, servizio o prodotto richiesto, importo versato, data e ora della transazione), in alcuni casi anche di natura sensibile.

Le direttive del Garante sono rivolte ai soggetti che offrono servizi di Mobile Payment:

  • operatori di comunicazione elettronica, che forniscono ai clienti un servizio di pagamento tramite cellulare, carta prepagata opo abbonamento telefonico;
  • aggregatori (hub) gestiscono la piattaforma tecnologica per l'offerta di prodotti e servizi digitali;
  • venditori (merchant), che offrono contenuti digitali e vendono servizi editoriali, prodotti multimediali, giochi, servizi destinati ad un pubblico adulto.

Prima del varo definitivo del provvedimento, l'Autorità  ha deciso di sottoporre il testo a consultazione pubblica: soggetti interessati, associazioni di imprenditori e consumatori, università  e centri di ricerca, potranno inivare contributi e osservazioni per posta o all’inidirizzo web consultazionemp@gpdp.it.
Questi in sintesi i punti cardine proposti dal Garante:

Informativa

I provider telefonici ed internet e i venditori dovranno informare gli utenti specificando quali dati personali utilizzano e per quali scopi. Per tale motivo dovranno rilasciare l'informativa al momento dell'acquisto della scheda prepagata o della sottoscrizione del contratto di abbonamento telefonico ed inserirla nell'apposito modulo predisposto per la portabilità  del numero. Gli aggregatori, che operano per conto dell'operatore telefonico, potranno predisporre una apposita pagina con la quale fornire l'informativa e la richiesta del consenso al trattamento dei dati.

Consenso

I provider telefonici e internet e gli aggregatori, che operano per conto di questi in veste di responsabili del trattamento, non dovranno richiedere il consenso per la fornitura del servizio di mobile payment. Il consenso è invece obbligatorio, sia per gli operatori che per i venditori, nel caso vengano svolte attività  di marketing, profilazione, o i dati vengano comunicati a terzi. Se i dati utilizzati sono sensibili, occorrerà  richiedere uno specifico consenso.

Misure di sicurezza

Operatori, aggregatori e venditori saranno tenuti ad adottare precise misure per garantire la confidenzialità  dei dati, quali: sistemi di autenticazione forte per l'acceso ai dati da parte del personale addetto, e procedure di tracciamento degli accessi e delle operazioni effettuate; criteri di codificazione dei prodotti e servizi; forme di mascheramento dei dati mediante sistemi crittografici. Dovranno essere adottate misure per scongiurare i rischi di incrocio delle diverse tipologie di dati a disposizione dell'operatore telefonico (dati di traffico, sul consumo, relativi alla rete fissa, relativi alla fornitura di servizi etc.) ed evitare la profilazione incrociata dell'utenza basata su abitudini, gusti e preferenze. Da prevedere anche accorgimenti tecnici per disattivare servizi destinati ad un pubblico adulto.

Conservazione

I dati degli utenti trattati dagli operatori, dagli aggregatori e venditori, ivi compresi gli sms di attivazione e disattivazione del servizio, dovranno essere cancellati dopo 6 mesi. L'indirizzo IP dell'utente dovrà  invece essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto del contenuto digitale. Per la conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico coinvolti nelle operazioni di mobile payment si dovranno rispettare i periodi di tempo previsti dal Codice privacy.