Tra le novità più significative subite nel 2013 dalla normativa italiana in materia di DURC spicca la validità , la richiesta e la compensazione. Vediamo in dettaglio.
Validità
La validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva è estesa a 120 giorni nei contratti di pubblici di lavori, servizi e forniture, per la fruizione di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa europea, nazionale o regionale.
Richiesta e rilascio
Il documento deve essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni solo per le fasi fondamentali del contratto e non più per ciascuna fase delle procedure. La richiesta avviene tramite strumenti informatici ed il DURC sarà valido anche per i contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto. Sarà possibile rilasciare il DURC regolare compensando debiti e crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Qualora nei contratti pubblici il DURC evidenzi qualche irregolarità , le stazioni appaltanti dovranno trattenere dal pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze e versarlo agli enti previdenziali e assicurativi ovvero alla cassa edile.
Contratti pubblici
Nell’ambito dei contratti pubblici, il DURC è necessario nei seguenti casi:
- efficacia dell’aggiudicazione del contratto;
- stipula del contratto;
- pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, delle prestazioni e delle forniture;
- rilascio del certificato di collaudo e dell’attestazione di regolare esecuzione, verifica di conformità , pagamento del saldo finale.
Dopo la stipula del contratto il DURC deve essere acquisito ogni 120 giorni. Nel saldo finale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate ad acquisire un nuovo DURC. In caso di documento irregolare, gli Enti preposti al rilascio invitano l’interessato, tramite PEC o consulente del lavoro, a regolarizzare le inadempienze entro quindici giorni.