Il congedo parentale è un diritto del lavoratore padre e della lavoratrice madre, per un periodo di 10 mesi di astensione complessiva tra i genitori, anche contemporaneamente (oppure 11 mesi per un genitore solo) e fruire nei primi 12 anni di vita del figlio (di genitori naturali, adottivi o affidatari).
In base alle regole 2024, i periodi di congedo parentale indennizzabili sono in tutto pari a 9 mesi, con il primo mese retribuito all’80% ed un secondo mese al 60% per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale (in entrambi i casi, se fruiti entro il sesto anno di vita del bambino) per poi scendere al 30%. Per il solo 2024, anche il secondo mese gode di un’indennità all’80% della retribuzione invece che al 60%.
In mancanza di specifica regolamentazione (contrattazione collettiva o aziendale), ciascun genitore può accedere al congedo a ore in misura non superiore alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga.
Le novità riguardano i lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
Congedo parentale 2024: quando spetta
Il congedo parentale spetta in tutto per 10 mesi tra entrambi i genitori. Se la madre è l’unico genitore, il congedo parentale totale sale a 10 mesi invece che 9, mentre per il padre si estende a 7 mesi se si astiene dal lavoro per 3 mesi continuativi. I dipendenti possono chiedere il congedo parentale su base giornaliera, mensile o oraria alternando le diverse modalità. La fruizione ad ore non influisce sulla durata complessiva del congedo.
Il congedo parentale è cumulabile con permessi o riposi disciplinati da disposizioni diverse come ad esempio quelli della Legge 104, mentre non lo è con i riposi giornalieri per allattamento ed i permessi orari per assistenza ai figli disabili.
Quale indennità per il congedo a ore
Il congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa fino al 12esimo anno di vita del bambino (o di ingresso del minore in adozione o affidamento) ed il calcolo delle indennità è su base giornaliera anche se la fruizione è su base oraria. Se la settimana lavorativa è corta, non devono essere computati né indennizzati i sabati e le domeniche. Il monte ore a cui va equiparata la singola giornata lavorativa deve essere previsto dai contratti collettivi.
In mancanza di un’esplicita previsione contrattuale, la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero previsto dal contratto per il periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario.
NB: Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità del 30% della retribuzione media giornaliera se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Come si richiede il congedo parentale INPS
La domanda di congedo a ore si presenta mediante apposita procedura telematica, disponibile tra i servizi INPS, oppure contattando il Contact center integrato (numero verde 803164 gratuito da rete fissa o numero 06164164 da cellulare a pagamento), o ancora recandosi presso i Patronati per assistenza gratuita.
Quando si presenta una nuova domanda di congedo a ore, successiva alla prima, l’applicazione consente di scegliere tra due opzioni:
- “replicare” l’intera domanda e modificarne solo le parti di interesse;
- presentare una nuova domanda inserendo un nuovo periodo di congedo all’interno della domanda replicata senza ripercorrere le pagine relative ad altri dati.
La domanda va inoltrata prima del periodo di congedo richiesto altrimenti si perdono i giorni già fruiti. Peri dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.