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DURC negativo: 15 giorni per sanarlo

di Nicola Santangelo

Pubblicato 24 Luglio 2013
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

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Importanti novità  per le imprese in tema di DURC, introdotte con il DL 69/2013 (Decreto Fare) che permette di rimediare a dimenticanze o versamenti mancanti entro 15 giorni.

La Pubblica Amministrazione, pertanto, dovrà  inviare una comunicazione informativa all'impresa prima di emettere un DURC negativo.

=> Leggi anche Decreto Fare in Gazzetta Ufficiale, in vigore dal 22 giugno

Il decreto legge 69/2013 ha razionalizzato la disciplina del Documento unico di regolarità  contributiva apportando correzioni di notevole impatto per le aziende.

Nello specifico il comma 8 dell'articolo 31 prevede che ai fini dell'acquisizione del DURC, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio e prima di emettere un DURC negativo, l'ente competente a rilasciare il documento ha l'obbligo di informare l'imprenditore (o il suo consulente del lavoro) tramite posta elettronica certificata, evidenziandone il motivo della irregolarità  riscontrata e invitandolo a regolarizzare la sua posizione entro quindi giorni dalla segnalazione.

=> Approfondisci con l’articolo “DURC: come cambia con il Decreto Fare”

In questo modo viene esorcizzato il rischio di esclusione dalle gare pubbliche per problemi legati alla regolarità  contributiva pur mantenendo quei necessari meccanismi di controllo.
Inoltre, si evita il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione.

Contestualmente viene offerta all'imprenditore la possibilità  di rimediare a errori formali, dimenticanze o a versamenti non eseguiti per momentanea indisponibilità  di fondi.

=>Approfondisci la nuova disciplina sul DURC

Restando in tema di pagamenti della Pubblica Amministrazione il Decreto Fare prevede che nel caso in cui venga riscontrata una inadempienza contributiva non sanata entro quindici giorni, il soggetto pubblico tenuto al pagamento dovrà  trattenere solamente l'importo corrispondente all'inadempimento e a versarlo successivamente agli enti previdenziali e assicurativi, quindi provvedere al pagamento del residuo in favore dell'imprenditore (diversamente da quanto è avvenuto fino ad oggi dove, anche per piccoli debiti contributivi, veniva eseguito il blocco dell'intero pagamento).