Valutazione rischi micro imprese e PMI: via al DVR

di Nicola Santangelo

Pubblicato 29 Maggio 2013
Aggiornato 12 Febbraio 2018 20:45

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Dal primo giugno addio alla autocertificazione della valutazione del rischio nelle imprese che occupano fino a 10 lavoratori: anche per le micro imprese devono predisporre il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) utilizzando le procedure standardizzate emanate con decreto interministeriale 30 novembre 2012.

=> Scopri come effettuare la valutazione dei rischi

Occorre dunque rifarsi alle procedure che assicurano al DVR una presunzione legale di conformità  ai contenuti minimi indicati dagli articoli 28 e 29 del Testo Unico.

=>Leggi in dettaglio gli adempimenti per il DVR delle PMI

La redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le procedure standard prevede la compilazione di quattro aree: descrizione dell'azienda; identificazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate; definizione di un programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

E' importante, tuttavia, che il documento non presenti una descrizione sintetica dei dati ma piuttosto riporti ampia e dettagliata esposizione degli elementi necessari con particolare riguardo all'individuazione dei fattori di rischio e dei sistemi di prevenzione e protezione. La procedura prevede, inoltre, la personalizzazione della valutazione del rischio nonché l'attribuzione di data certa. Quest'ultima può avvenire tramite firma congiunta di datore di lavoro, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente e responsabile del servizio di prevenzione e protezione oppure attraverso posta elettronica certificata ovvero altri mezzi riconosciuti dalla legge. Il documento deve essere custodito presso ogni unità  produttiva alla quale si riferisce la valutazione.

Data la particolarità  del documento non è da sottovalutare, per il datore di lavoro, l'intervento di un consulente in possesso di ampie conoscenze tecniche poiché l'omessa o incompleta valutazione del rischio comporta l'applicazione di sanzioni penali nonché l'imputazione di lesioni colpose o omicidio colposo qualora si dovesse verificare un infortunio ricollegabile alla omessa o incompleta valutazione.