Il lavoro notturno è caratterizzato da almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo 24:00-05:00 (articolo 1 Dlgs 66/2003).
Pur non esistendo una disciplina collettiva, il lavoratore notturno può essere orizzontale (se di notte svolge almeno 3 ore del lavoro giornaliero) o verticale (almeno 3 ore per almeno 80 giornate lavorative in un anno.
Applicazione
Chi vuole inserire il notturno nella propria azienda deve consultare le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori.
La consultazione si deve svolgere e concludere entro 7 giorni. L’orario non può superare in media 8 ore su 24 salvo diversa individuazione nei contratti collettivi anche aziendali (1/3 tra ore lavorate e non rispetto alla settimana lavorativa).
Divieti
- donna in gravidanza dalle 24:00 alle 6:00 fino ad un anno di età del bambino;
- madre di un figlio sotto i tre anni o, in alternativa, padre convivente;
- unico genitore affidatario di figlio convivente sotto i 12 anni;
- lavoratore/trice con a carico un disabile ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni;
- minori per 12 ore consecutive tra le 22:00 e le 6:00 (o le 23:00 e le 7:00).
La normativa sul lavoro notturno non si applica a dirigenti, personale viaggiante del trasporto e altri lavoratori che possono disporre autonomamente del proprio tempo di lavoro.
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Tutele
Il datore di lavoro deve sottoporre a controlli medici preventivi e periodici biennali (sorveglianza sanitaria) i lavoratori notturni per verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dell’attività. Deve garantire, previa informazione alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il lavoro diurno. Deve inoltre, previa consultazione con le rappresentanze sindacali, disporre per i lavoratori soggetti a rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
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Sanzioni
Il trattamento sanzionatorio in caso di violazioni è disciplinato all’articolo 18 bis del Dlgs 66/2003. Violando il divieto relativo a donne in gravidanza nei casi citati sopra, il datore di lavoro è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro. Senza sorveglianza sanitaria è punito con arresto da 3 a 6 mesi o multa da 1.549 a 4.131 euro.
Trasferimento
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata da medico competente o strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore viene assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.