L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la C.M. 21 maggio 2013 il corretto assolvimento degli obblighi contabili IVA per operazioni estere, illustrando come individuare il momento in cui si consuma la prestazione di un servizio reso o ricevuto da soggetti passivi residenti fuori Italia e quando scatta la maturazione dei corrispettivi, passaggi fondamentali per il pagamento nei termini di legge. La Circolare riprende la Legge Comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217) nell’art. 8, co. 2, che dà seguito alle Direttive 2009/69/Ce e 2009/162/Ue uniformando l’ordinamento italiano rispetto a quanto stabilito dall’UE.
- Le prestazioni di servizi generiche (art. 7-ter, D.P.R. 633/1972), fornite da un soggetto passivo non residente sul territorio dello Stato a un operatore italiano o viceversa, sono considerate compiute quando ultimate.
- Per operazioni periodiche o continuative si considera la maturazione dei corrispettivi, ma se c’è stato un pagamento anticipato la prestazione è da considerarsi ultimata in quella data.
- Le operazioni continuative svolte per più anni si considerano effettuate a fine di ogni anno solare (deroga all’art. 6, co. 3 e 4, D.P.R. 633/1972, secondo cui una prestazione di servizi è da considerarsi effettuata al pagamento o, in caso di anticipazioni, ad emissione fattura).
Autofattura
La Legge di Stabilità 2013, in ottica di omogeneizzazione dell’ordinamento nazionale ed europeo, ha introdotto l’autofattura per assolvere l’imposta per prestazioni fornite da un soggetto extracomunitario per un committente nazionale. Viceversa, se è l’operatore nazionale a prestare servizi, deve emettere fattura priva di indicazione d’imposta, corredata dalla dicitura “inversione contabile” se il committente risiede su territorio UE, o “operazione non soggetta” se extra-UE.Resta invariata la situazione riguardante le prestazioni ex artt. 7-quater nei settori come beni immobili, trasporto, ristorazione, locazione e 7-quinquies del D.P.R. 633/1972, riguardanti servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi.
Per le operazioni effettuate con altri soggetti passivi residenti su territorio nazionale e soggetti privati non residenti resta indicativa la data in cui viene pagato il corrispettivo o, nel caso in cui sia precedente, quella di emissione della fattura.
Può succedere che, una volta ricevuta la fattura da un prestatore di servizi comunitario, il soggetto passivo che abbia commissionato prestazioni generiche ex art. 7-ter sarà tenuto ad assolvere l’imposta attraverso l’inversione contabile. Se il prestatore è extracomunitario, l’emissione di un documento contabile da parte di questi identifica l’avvenuta prestazione di un servizio e quindi la maturazione del corrispettivo dovuto: da ciò deriva l’obbligo, per il committente nazionale, di emettere l’autofattura relativa.
Nel settore TLC è complesso, in molti casi, identificare compiutamente il momento in cui vengono erogati i servizi e, conseguentemente, quello in cui è necessario assolvere dal pagamento dell’imposta.
- In caso di contratto per la prestazione di un servizio unico ma prolungato nel tempo, che prevede il pagamento delle somme in base allo stato di avanzamento dei lavori, l’imposta è esigibile nel momento in cui avviene il pagamento di ogni somma.
- Per il roaming, il pagamento del corrispettivo dipende da criteri condivisi tra le parti dopo che la prestazione si è consumata.
In questi casi la prestazione è da considerarsi effettuata al momento dell’emissione della fattura, che deve avvenire prima della fine del mese seguente a quello in cui il servizio è stato reso. Se non viene ricevuta alcuna fattura entro il secondo mese successivo a quello in cui è stato reso il servizio, sarà obbligatorio per il committente emettere un’autofattura entro il quindicesimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui il servizio è stato espletato.
Se la prestazione viene fornita da un soggetto estero residente su territorio UE, l’imposta diventa esigibile quando il committente italiano riceve la fattura. In mancanza del documento contabile il committente deve emettere autofattura entro il quindicesimo giorno del terzo mese successivo a quello in cui ha ricevuto la prestazione, e in questa inserire anche il numero di partita Iva del soggetto estero.