Per onorare i debiti tributari verso l’Erario, cittadini e imprese possono ottenere dilazioni di pagamento richiedendo un piano di rientro rateizzato: la direttiva Equitalia n. 7/2012 ha modificato i criteri di accesso alla rateizzazione senza dover comprovare lo stato di difficoltà economica: la soglia minima di debito è passata da 5.000 a 20.000 euro.
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La Legge 44/2012 (DL Semplificazioni Fiscali) ha poi snellito la procedura ed esteso i benefici per i soggetti ammessi.
Come richiedere la dilazione di pagamento? Basta presentare istanza a Equitalia, che potrà concedere fino a 72 rate con importo minimo di 100 euro al mese.
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Il modulo per la richiesta va compilato e inviato, allegando la documentazione necessaria, tramite raccomandata a/r o consegnato brevi manu presso uno degli sportelli dell’Agente della riscossione del Gruppo Equitalia che ha emesso la cartella di pagamento.
Attenzione: modulo e allegati cambiano in base a importo da pagare e soggetto richiedente.
Soglie di debito
Per situazioni debitorie fino a 20.000 euro è prevista una dilazione massima di 48 rate di importo minimo 100 euro. Per aumentare le rate è necessario produrre apposita documentazione comprovante le difficoltà economiche del contribuente. La procedura è la stessa per imprese e cittadini: bisogna presentare modulo di richiesta e copia della carta d’identità.
Per situazioni debitorie superiori a 20.000 euro invece è necessario fare una distinzione tra persone fisiche e ditte individuali a regime fiscale semplificato o ordinario.
Le persone fisiche devono compilare l’apposito modulo e allegarvi sia la copia della carta di identità che il modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che comprova reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare e caratteristiche del nucleo familiare per numerosità e tipologia: viene rilasciato gratuitamente da un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale (Caaf).
Aziende e Partite IVA
Il discorso cambia per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, ovvero quelle ditte appartenenti a uno di questi tre regimi: regime di contabilità semplificata per le imprese minori di cui all’art. 18 del DPR n. 29.12.1973, n. 600; regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all’art. 13 della legge 23.12.2000, n. 388; regime fiscale dei cd. “contribuenti minimi” di cui all’art. 1, commi da 96 a 117 della legge 24.12.2007, n. 244. Per ottenere la rateizzazione del debito è innanzitutto necessario scaricare il modulo adatto e inviare a Equitalia, oltre alla richiesta, il modello ISEE e la copia del documento d’identità.
Per le ditte individuali con partite iva in regime contabile ordinario, per capire quale sia la procedura giusta da seguire, bisogna prima fare una distinzione tra debiti da 20.001 a 50.000 euro a debiti superiori a 50.000 euro.
In caso di debiti da 20.001 a 50.000 euro saranno due i parametri che Equitalia esaminerà: l’Indice di Liquidità (liquidità differite+liquidità correnti/passività correnti) e l’Indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione x 100).
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(da utilizzare modificando gli scaglioni)
Calcolo rate
Prima l’Indice di Liquidità doveva essere inferiore a 1 e l’indice Alfa superiore a 3, adesso invece oltra ad aver innalzato la soglia da 25.000 a 50.000 euro, l’indice Alfa viene considerato come parametro per determinare il numero di rate massimo concedibile ovvero: fino a 2 – max 18 rate; da 2,1 a 4 – max 36 rate; da 4,1 a 6 – max 38 rate; da 6,1 a 8 – max 60 rate; oltre 8,1 – max 72 rate. Rimangono invariate le modalità di calcolo dell’Indice di Liquidità e la sua valenza quale soglia di accesso all’istituto della dilazione laddove tale valore sia inferiore ad 1.
- Per importi fino a 50.000 euro non è necessario che il prospetto per la determinazione dell’Indice di Liquidità e dell’Indice Alfa sia firmato da un professionista accreditato. Basta una copia del documento attestante l’apertura della partita IVA in Camera di Commercio e la denominazione della ditta.
- Per importi superiori a 50.000 euro la relazione deve essere firmata da un professionista accreditato (revisore dei conti; consulente del lavoro, avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialisti iscritti all’albo dei revisori dei conti, tributarista).
Per effettuare autonomamente i calcoli, prima di presentare la richiesta di rateizzazione del debito, Equitalia mette a disposizione degli utenti un simulatore di rate e importo.
Semplificazioni
La Legge 44/2012 ha semplificato la procedura.
La richiesta di rateizzazione può essere inoltrata fin dall’origine, prevedendo un piano di rientro a rate crescenti anziché a rate costanti e i contribuenti che non hanno onorato il pagamento delle rate previste dagli avvisi bonari sono comunque ammessi alla rateizzazione del debito una volta ricevuta la cartella Equitalia.
Quando ha ottenuto la rateizzazione, il soggetto debitore non è più considerato inadempiente ed è quindi ammesso a partecipare alle gare d’appalto di lavori, forniture e servizi.
La decadenza della concessione di rateizzazione è prevista dopo il mancato pagamento di due rate consecutive e non più non pagando la prima rata o due rate seguenti anche non consecutivamente.
Se il contribuente ha ottenuto la dilazione del debito, fino a raggiungimento della soglia minima di debito pari a 20.000 euro, l’agente di riscossione non può procedere con l’iscrizione della garanzia ipotecaria e non può attivare il procedimento di espropriazione immobiliare.
L’iscrizione dell’ipoteca per importi inferiori a 20.000 euro, infatti, è prevista soltanto in caso di rigetto dell’istanza o di decadenza del beneficio della rateizzazione. Per quanto riguarda i pignoramenti di stipendi, salari o altre indennità, la legge suddivide le fattispecie in tre categorie:
- per debiti fino a 2.000 euro è possibile pignorare un decimo dello stipendio;
- da 2.000 2 a 5.000 euro è possibile pignorare un settimo dello stipendio;
- oltre i 5.000 euro è possibile pignorare un quinto dello stipendio.
Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, infine, l’agente incaricato della riscossione comunicherà al contribuente la procedura mediante l’invio di raccomandata semplice. L’obbligo d’informazione viene meno se l’agente ritiene che tale informativa possa compromettere il buon esito della riscossione. Con la Legge di Stabilità 2013 è stato inoltre introdotta la possibilità di chiedere la sospensione della riscossione delle cartelle di pagamento (leggi come chiedere la sospensione delle somme a ruolo).