Si definisce premio di produttività l’emolumento corrisposto dal datore di lavoro ai propri dipendenti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, in collegamento a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa ovvero correlato ai risultati dell’andamento economico dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Le somme incentivanti devono essere corrisposte in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
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Sulle somme erogate dal datore di lavoro al raggiungimento di un obiettivo legato all’aumento della redditività aziendale – salario di produttività e premi di risultato – sarà applicata un’aliquota sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10%.
Il tetto massimo su cui applicare l’imposta sostitutiva per il 2014 è di euro 3.000 (innalzato per quest’anno rispetto ai 2.500 del 2013).
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L’agevolazione è riservata ai lavoratori del settore privato che hanno dichiarato per l’anno 2013 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, al lordo delle somme che per lo stesso periodo sono state assoggettate all’imposta sostitutiva.
Certificazione premi nel CUD
I redditi percepiti a incremento della produttività sono soggetti a tassazione con aliquota agevolata del 10%. In sede di compilazione del CUD per la certificazione unica dei redditi il datore di lavoro dovrà indicare separatamente i redditi corrisposti al lavoratore dipendente dalle somme erogate per l’incremento della produttività del lavoro.
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In pratica nei punti da 251 a 255 del CUD 2014 devono essere indicati gli importi relativi alle componenti accessorie della retribuzione corrisposti per l’incremento della produttività del lavoro:
Punto 251: compenso erogato per l’incremento della produttività del lavoro per lavoro notturno o per straordinari nonché le indennità o maggiorazioni di turno; deve essere indicata la quota di sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello; si deve certificare nelle annotazioni che le somme sono state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro in attuazione di quanto previsto dall’accordo o dal contratto collettivo territoriale o aziendale.
Punto 252: imposta sostitutiva del 10% applicata all’importo indicato nel punto 251.
Punto 253: importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell’importo indicato nel punto 252.
Punto 254: da barrare qualora il sostituto d’imposta abbia assoggettato a tassazione ordinaria l’importo le somme non eccedenti i 2.500 euro (in tal caso il punto 252 non dovrà essere compilato e nelle annotazioni dovrà essere indicata la motivazione per cui il sostituto ha applicato la tassazione ordinaria al posto di quella agevolata).
Punto 255: ammontare che concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 6, del TUIR qualora le somme erogate per l’incremento della produttività siano costituite, in tutto o in parte, da importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare.
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Quantificazione del premio
Il premio di produttività trova origine nel contratto collettivo. E’, comunque, nel contratto aziendale che si individuano i dettagli per la sua determinazione. Caratteristica dei premi di produttività è la non determinabilità a priori dell’entità del premio poiché ciò dipende dal confronto fra programmi concordati e risultati ottenuti. Questo vuol dire che in mancanza di raggiungimento dell’obiettivo fissato il premio non sarà erogato.
I criteri di determinazione variano da azienda ad azienda. Il modello probabilmente più diffuso, soprattutto nel settore industriale, è quello di definire un premio al raggiungimento di uno specifico obiettivo. Tale importo complessivo sarà poi distribuito fra dirigenti, impiegati e operai proporzionalmente al livello di inquadramento (ad esempio, ad un operaio specializzato sarà corrisposto un premio maggiore rispetto ad un operaio generico). La corresponsione del premio può avvenire con cadenza trimestrale o semestrale o, più spesso, su base annuale.
Salario di produttività in Bilancio
Nell’erogazione dei premi di produttività possono verificarsi due eventi:
- la quantificazione del premio avviene prima della predisposizione del Bilancio anche se dopo la data di chiusura dell’esercizio ma comunque l’importo del premio deve essere regolarmente recepito in bilancio;
- la quantificazione avverrà dopo la chiusura del Bilancio: si dovrà inserire nel bilancio in chiusura un importo a stima.
Sotto il profilo civilistico i premi di produttività devono essere accantonati in Bilancio in corrispondenza della voce B.9.a del Conto Economico nel rispetto del principio della competenza.
Esempio. Si ipotizzi che nel 2013 si siano verificati i presupposti per riconoscere, entro il mese di maggio dell’anno successivo, il premio di produzione complessivamente pari a euro 100.000 previsto dal contratto collettivo a favore dei dipendenti della ditta Alfa S.p.A. In sede di chiusura di bilancio d’impresa dovrà rilevare il costo che andrà nella sezione Dare del Conto Economico e il debito verso i dipendenti da allocare fra le passività dello Stato Patrimoniale:
Descrizione | Dare | Avere |
Premio di produzione |
100.000 |
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Dipendenti c/premio di produzione |
100.000 |
Il 27 maggio del 2014 il premio sarà pagato ai lavoratori. Il debito verso i lavoratori dipendenti dovrà essere chiuso mentre sorgeranno i debiti verso gli Istituti previdenziali e l’Erario:
Descrizione | Dare | Avere |
Dipendenti c/premio di produzione |
100.000 |
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Istituti previdenziali |
9.800 |
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Erario c/lav. dip. premi produzione |
9.020 |
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Banca c/c |
81.180 |
Sotto il profilo fiscale, poiché solitamente la quantificazione del premio avviene nell’esercizio successivo, l’Amministrazione Finanziaria ha ammesso la deducibilità solo nell’esercizio successivo a quello di competenza. La sentenza n. 2892 del 2011 della Corte di Cassazione ha stabilito che il termine entro cui debbano emergere i requisiti di certezza e determinabilità è quello della presentazione della dichiarazione dei redditi.