Guida IVA 2013: nuova normativa e natura del tributo

di Nicola Santangelo

Pubblicato 22 Gennaio 2013
Aggiornato 21 Maggio 2013 09:26

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Vademecum con tutte le novità in materia di IVA 2012-2013, con le operazioni assoggettabili e i riferimenti normativi per districarsi tra tasse e imposte secondo il Diritto Tributario.

Online il depliant dell’Agenzia delle Entrate per spiegare come funziona il nuovo regime di IVA per cassa (cash accounting) introdotto dal Dl 83/2012 (articolo 32-bis) ed in vigore da dicembre 2012: una guida in pillole per capire quando si può esercitare l’opzione, per quali operazioni applicare il differimento del pagamento e in quali casi si viene esclusi dal regime opzionale, che si basa sul principio imposta incassata meno imposta pagata:

=>Leggi la Guida all’IVA per cassa

Le novità in materia di IVA scattate nel 2013 sono però molte di più. Da gennaio sono entrate in vigore la nuove norme che recepiscono le regole comunitarie su fatturazione e IVA (Direttiva n. 2010/45/UE). Le novità riguardano fattura semplificata ed elettronica, che si sommano a quelle sulla esigibilità e sull’IVA per cassa:

=>Leggi le nuove regole 2013 su Fatturazione e IVA

L’Imposta sul Valore Aggiunto (differenza tra il prezzo di vendita di un bene o servizio e il costo delle materie prime, ausiliarie e dei servizi utilizzati per la sua produzione) si applica alle vendite e viene detratta dagli acquisti.

Mentre le imposte dirette come IRES e IRPEF colpiscono il reddito al momento della sua formazione, quelle indirette come l’IVA lo colpiscono al momento del suo utilizzo per l’acquisto di un bene o un servizio.

Da luglio 2013, lo ricordiamo, scatta l’aliquota al 22% (incremento di un punto percentuale). Esistono tuttavia beni e servizi la cui cessione è assoggettata ad IVA agevolata:

  • 10% per alberghi, bar, ristoranti e altri prodotti turistici, determinati prodotti alimentari e particolari opere di recupero edilizio;
  • 4% per generi alimentari di prima necessità, stampa quotidiana o periodica ed libri nonché opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli operatori economici in fase di vendita incassano l’IVA dal cliente e la versano all’Erario dopo aver recuperato l’imposta a loro volta pagata ai fornitori. Tale regola comporta l’applicazione dell’imposta unicamente sul consumatore finale. In sintesi, ecco le caratteristiche essenziali dell’IVA:

  • si applica alle operazioni aventi a oggetto beni o servizi;
  • è proporzionale al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni o servizi forniti;
  • è dovuta in ciascuna fase del procedimento di produzione o distribuzione;
  • è detraibile dall’imposta dovuta facendo sì che sia dovuta solo dal consumatore finale e solo sul valore aggiunto.

In questo contesto si colloca l’opzione dell’IVA per cassa che muta i precedenti tempi di esigibilità e incasso. Ecco il depliant dell’Agenzia delle Entrate:

IVA PER CASSA

L’Iva è un’imposta plurifase in quanto viene riscossa progressivamente dall’Erario mano a mano che viene aggiunto valore al bene o servizio scambiato, mentre è indipendente dal numero di passaggi se non comportano un aumento di valore. Un’operazione assoggettata ad IVA deve rispondere ai seguenti presupposti:

  1. oggettivo – cessione di beni o prestazione di servizi;
  2. soggettivo – operazione svolta nell’esercizio di impresa, arte e professioni (le vendite tra privati sono esenti);
  3. territoriale – operazioni effettuate nel territorio dello Stato.

L’IVA in Italia è stata introdotta a seguito dell’approvazione del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Le regole per gli scambi di beni fra soggetti passivi Iva in ambito comunitario sono sancite dal D.L. 331 del 30 agosto 1993. In tema di Iva è, inoltre, importante fare riferimento anche al D.L. n. 41 del 23 febbraio 1995 relativo al regime del margine sui beni usati, le opere d’arte, gli oggetti di antiquariato e da collezione. Nel 2006 la direttiva UE n. 112, con l’obiettivo di rendere omogenea l’imposizione indiretta nell’Unione, ha fissato l’aliquota dell’Iva tra un minimo del 15% e un massimo del 25%.