2011, anno dei condoni fiscali (operativi o in via di definizione): la Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il condono fiscale previsto dalla Manovra Finanziaria in tema di liti pendenti con l’Agenzia delle Entrate per somme fino a 20mila euro: la chiusura dei contenziosi con il Fisco, infatti, non significa che l’Amministrazione Finanziaria debba rinunciare agli accertamenti.
Questo particolare ondono fiscale, dunque, non risulta in contrasto con le norme comunitarie, diversamente da quanto stabilito per il condono IVA 2002 (Sentenza n. 19333 del 22 settembre 2011).
Il condono fiscale in oggetto prevede il versamento delle somme entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione: 150 euro per le liti di importo fino a 2mila euro; per quelle superiori va calcolato il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria, il 50% in caso di soccombenza del contribuente, il 30% se non è stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare.
La chiusura delle liti fiscali pendenti alla data del 1° maggio 2011, lo ricordiamo, è disposta dalla Manovra finanziaria di luglio 2011 (art. 39, comma 12 del D.L. n. 98/2011). Per la Corte di Cassazione offre quindi una chiave di lettura diversa dai condoni fiscali IVA del 2002, ritenuti dalla Corte di Giustizia UE inapplicabili.
La logica dietro l’accordo tra le parti sulla definizione delle controversie pendenti davanti alle Commissioni tribuatrie o al Giudice ordinario è volta alla riduzione del contenzioso in atto portando l’Amministrazione a riscuotere in tempi brevi un credito tributario che in altro modo potrebbe tardare ad arrivare.
Si tratta quindi di una situazione ben diversa da quella del condono IVA del 2002, quando lo Stato Italiano aveva di fatto rinunciato all’imposizione. Nel caso dei contenziosi in sospeso con il Fisco l’obiettivo è ridurre il numero delle pendenze giudiziarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate per un valore massimo di 20mila euro. Questo viene calcolato in base al solo valore del tributo e delle eventuali sanzioni non collegate al tributo, senza considerare interessi, indennità di mora ed eventuali sanzioni collegate al tributo.
Il condono fiscale prevede che le somme debbano essere versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione: 150 euro per le liti di importo fino a 2 mila euro; per quelle superiori va calcolato il 10% del valore della lite in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria, il 50% in caso di soccombenza del contribuente, il 30% se non è stata resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare.