Con la manovra finanziaria cambiano le regole del regime dei minimi dal 2012. Le nuove disposizioni hanno suscitato non pochi dubbi, vediamo di chiarirne qualcuno. Per i professionisti e gli imprenditori soggetti alla ritenuta d’acconto che il prossimo anno continueranno ad essere considerati contribuenti minimi, l’imposta sostitutiva scende come noto al 5% (articolo 27 del dl 98/2011) mentre finora fissata era al 20%, creando però effetti paradossali sui conti.
La nuova imposta porterà chi rientra nel nuovo regime dei minimi ad accumulare del credito nei confronti del Fisco, derivante dall’avere ritenute d’acconto di importo superiore (l’aliquota ordinaria resta al 20%) rispetto a quanto dovuto a saldo dell’imposta sostitutiva sul loro reddito (ridotta al 5%).
L’aliquota ordinaria della ritenuta d’acconto corrisponde al 20% dell’imponibile, ma vi sono deroghe per alcune operazioni e per particolari categorie professionali (o 23% sul 50% dell’imponibile per le fatture di provvigioni).
Il credito accumulato nel quadro CM potrà essere utilizzato dai contribuenti che aderiscono al regime dei minimi in compensazione – nel modello F24 – di eventuali altre imposte o contributi dovute all’Erario in caso di possesso di altri redditi o beni (IRPEF, addizionali, ICI, etc.), oppure i contributi previdenziali alla Cassa previdenziale di appartenenza.
Nel caso in cui il contribuente che aderisce al nuovo regime dei minimi non abbia la possibilità di utilizzare in questo modo il credito, questo è destinato ad accumularsi per poi essere eventualmente richiesto a rimborso. Per evitare questo meccanismo quasi paradossale si sarebbe dovuta portare al 5%, o almeno abbassare, l’aliquota della ritenuta a titolo d’acconto.
Questa situazione vedrà coinvolti tutti i contribuenti che esercitano un’attività professionale in regime dei minimi nelle quali i compensi siano assoggettati al meccanismo della ritenuta, come avvocati, dottori commercialisti, agenti di commercio, mediatori e così via.