Il decreto legislativo n. 138/201 (manovra finanziaria) ha determinato l’ormai noto aumento IVA al 21%. L’aumento dell’aliquota ha valore per tutti i beni e servizi assoggettati precedentemente all’imposta del 20%, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
L’Agenzia delle Entrate ha già fornito le istruzioni per una corretta gestione contabile della novità legislativa.
Le imprese dovranno quindi esplicitare, al momento della fatturazione, l’evengtuale aumento IVA oppure mantenere l’aliquota al 20% se la norma non è applicabile (fa fede la data).
In particolare, per le fatture con data antecedente al 17 settembre 2011 dovrà essere applicata l’imposta pari al 20%, mentre per quelle con data successiva l’aliquota dovrà essere al 21%.
Una modifica che, chiaramente, dovrà essere apportata a tutti i sistemi automatici di fatturazione e a tutti i listini che ne mostravano il valore. In quest’ultimo caso, le imprese dovranno decidere se incrementare i prezzi (determinando un’aumento del costo percepito dal cliente finale), oppure accollarsi i costi dell’aumento, mantenendo il prezzo bloccato e rinunciando all’1% degli introiti.
La variazione dell’aliquota introdurrà delle difficoltà anche per acquisti con acconti e saldi in momenti differenti: si dovrà calcolare la differente aliquota applicabile prima e dopo il 17 settembre.
Ricordiamo che la tassazione del 21% sarà applicata anche a tutti gli immobili non abitativi o di lusso, tra cui gli immobili strumentali, gli interi fabbricati o porzioni di essi a uso non abitativo che non siano stati ceduti dalle imprese costruttrici, come stabilimenti, opifici, abitazioni, negozi, uffici, depositi, laboratori e autorimesse.