I costi per prestazioni di consulenza non sono deducibili dal reddito, così come l’IVA è indetraibile, nel caso in cui non si riesca a produrre documentazione che provi la connessione rispetto all’attività svolta: è un principio ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 7214 del 10 aprile 2015 relativa alla deducibilità delle spese aziendali.
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Il caso riguarda un professionista a cui l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’indeducibilità di imposte dirette e IRAP e l’indetraibilità dell’IVA, in relazione ad alcune spese per prestazioni di terzi fornite da una società.
Deducibilità dei costi
Sulle fatture, veniva riportata la formula generica:
“Compenso per gestione ufficio… il tutto per un corrispettivo che verrà mensilmente calcolato in base all’effettivo utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto“.
La Corte rileva la mancanza di specifica descrizione dei servizi fatturati. Ribadisce il principio in base al quale:
“I costi, per essere ammessi in deduzione quali componenti negativi del reddito di impresa, debbono soddisfare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.
E specifica che grava sul contribuente l’onere di provare non solo il requisito dell’inerenza dei costi, ma anche l’effettiva sussistenza e il loro preciso ammontare, attraverso documentazione da cui risultino importo e ragione della spesa:
“Di cui non è sufficiente addurre l’avvenuta contabilizzazione”.
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Significa che la prova della deducibilità dei costi dev’essere documentata con precisione e deve essere anche dimostrata la coerenza delle somme con l’attività di impresa.
Detrazioni IVA
Analoghe considerazioni riguardano l’IVA: il presupposto della detraibilità è l’esistenza di un nesso diretto e immediato fra operazioni effettuate a monte e a valle che danno diritto alla detrazione. E la fattura deve contenere indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione. Se invece dal contenuto della fattura non emerge con chiarezza il collegamento fra operazione e attività economica svolta dal soggetto passivo, oppure se le prestazioni non risultano definite con l’indicazione di quantità e corrispettivi, è il contribuente a dover eventualmente fornire prova della detraibilità. (Fonte: Corte di Cassazione sentenza 7214/2015).