Procedura da seguire e assegnazione delle competenze per la gestione del MOSS, lo sportello telematico per l’IVA e-Commerce sulle operazioni all’interno dell’Unione Europa: è tutto contenuto nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2015. Il sistema MOSS (mini one stop shop) consente, in estrema sintesi, di versare l’IVA sulle operazioni effettuate con un soggetto comunitario che non è passivo IVA (in pratica, le operazioni B2C), senza identificarsi in tutti gli stati membri.
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Si tratta dell’attuazione di una serie di normative comunitarie sull’IVA, recepite definitivamente dall’Italia con il decreto legislativo 42/2015. Il portale MOSS è pienamente operativo dallo scorso 1 aprile 2015. Innanzitutto, gli operatori extra UE per chiedere l’identificazione in Italia devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le procedure previste dall’allegato A del provvedimento delle Entrate. I soggetti passivi residenti o domiciliati invece in Italia (o con stabile organizzazione), che effettuano operazioni all’interno della UE, devono invece utilizzare il tracciato contenuto nell’allegato B.
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Per quanto riguarda la dichiarazione IVA trimestrale, i soggetti extra UE devono trasmetterla entro il 20 del mese successivo al trimestre a cui si riferiscono le operazioni (quindi, per il primo trimestre 2015, il termine era il 20 aprile), sulla base dello schema contenuto nell’allegato C, mentre gli operatori italiani che fanno operazioni di e-commrce all’interno della Ue utilizzano, per la comunicazione trimestrale IVA, lo schema dell’allegato D.
Infine, come previsto dalla legge, l’Agenzia delle Entrate ha individuato l’ufficio competente alla gestione del portale MOSS: è il Centro Operativo di Venezia ad occuparsi di assistenza e liquidazione delle operazioni. (Fonte: provvedimento Agenzia Entrate del 23 aprile 2015).