730 integrativo: modelli e scadenze

di Noemi Ricci

Pubblicato 12 Agosto 2011
Aggiornato 27 Agosto 2013 10:26

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730 integrativo, possono presentarlo i contribuenti che hanno effettuato errori od omissioni nel modello originario. Per modifiche che comportanto un aumento dell'imposa, è invece obbligatoria la presentazione del modello Unico.

730 2011, il modello integrativo può essere presentato dai contribuenti se in quello presentato sono presenti errori o omissioni di dati (redditi, oneri di spese, anagrafica, sostituto d’imposta), quindi se è necessario correggere un minor debito o maggior credito con rimborso (diminuzione dell’Irpef), altrimenti il modello UNICO è quello di riferimento.

Qualora l’errore sia stato commesto dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscalee non dal contribuente stesso, quest’ultimo dovrà provvedere a comunicarglielo per far presentare loro il modello 730 rettificativo.

Nel caso in cui la rettifica comporti una diminuzione dell’Irpe – ovvero quando nel 730 non sono stati indicate tutte le spese, o gli oneri che possono essere deducibili, o le detrazioni fiscali – è possbile sia presentare un nuovo modello 730, indicando il codice 1 nella casella “730 integrativo” oppure optare per il modello Unico Persone fisiche per chiedere il rimborso del credito. Questo avverrà per mezzo del sostituto d’imposta.

La presentazione del modello Unico è invece l’unica alternativa possibile per chi presenta un integrativo con minor credito o maggior debito. In tal caso, prima della presentazione il contribuente dovrà procedere al pagamento del tributo dovuto.

Se l’errore riguarda i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio è possibile presentare un nuovo 730 corretto, indicando il codice 2 nella casella “730 integrativo”, senza modificare altre parti del 730 originario.

Se la rettifica riguarda sia i dati del sostituto d’imposta che nei valori che determinano l’imposta, nel 730 integrativo si dovrà inserire nel frontespizio il codice 3.

La presentazione del modello 730 integrativo dovrà avvenire entro il 25 ottobre 2011 presso un Caf o ad un professionista abilitato (anche se il 730 originario è stato presentato dal datore di lavoro). Quella del modello Unico è invece fissata al 30 settembre in caso di correzioni nei termini o al termine previsto per la presentazione del modello relativo all’anno successivo in caso di dichiarazione integrativa a favore.

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