Detassazione premi di produttività: dopo aver chiarito che migliaia di sostituti d’imposta devono “restituire” il beneficio sulle voci variabili della retribuzione legata alla produttività e all’efficienza organizzativa aziendale (per il 2011 non valgono più gli accordi individuali), con la circolare 36/E l’Agenzia delle Entrate proroga la scadenza per il versamento delle somme ancora dovute, a causa dell’errata applicazione per gennaio e febbraio della detassazione: 16 dicembre 2011.
Il Fisco concede più tempo ai sostituti d’imposta per regolarizzare i versamenti relativi agli importi ai quali è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10% se in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello.
Ricordiamo che dal 2011 non sono più agevolabili le somme previste da accordi individuali, come invece accadeva nelle prime “edizioni” delle misura, introdotta nel 2008 ed estesa al 2011 con l’articolo 53 del Dl 78/2010 e dall’articolo 1, comma 47, della legge 220/2010.
A darne notizia era stata la circolare congiunta 19/E dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro diffusa il 10 maggio 2011.
Chi provvederà a saldare entro il 16 dicembre 2011 (non più il 1° agosto) la differenza, maggiorata degli interessi, tra l’imposta sostitutiva già pagata e l’importo delle effettive ritenute ordinarie, non incorrerà in sanzioni. Il termine rimane valido anche in caso di eventuali rapporti di lavoro cessati.
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