La manovra finanziaria 2011 prevede importanti tagli alle agevolazioni fiscali, in linea con l’idea di Riforma Fiscale pensata dal ministro Tremonti. Tra gli interventi più penalizzanti, quello che colpisce il regime dei minimi. La legge di conversione n.111/2011 della “Manovra finanziaria 2011” all’articolo 27 aggiunge un ulteriore tessera nel puzzle del regime dei contribuenti minimi: l’età.
Non vi è limite anagrafico per rientrare nel regime dei contribuenti minimi, tuttavia i giovanissimi potranno goderne oltre i 5 anni della regola generale, e precisamente fino a 35 anni.
In altri termini, per chi ha meno di 30 anni, il regime dei minimi sarà applicabile, anche oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di inizio dell’attività (e quindi anche per più di 5 anni), ma non oltre il periodo d’imposta di compimento dei 35 anni d’età.
L’aggiornamento attuato con la manovra finanziaria chiude la partita sul regime di contribuzione minima, che prevede una imposta sostitutiva del 5% sostitutiva di IRPEF e IRAP e prende il posto del 20% attualmente previsto nel regime dei minimi.
Al nuovo regime previsto dalla manovra finanziaria potranno aderire le imprese avviate dopo il 31/12/2007 e potrà essere applicato di norma per 5 anni (o oltre, se il soggetto ha meno di 35 anni di età).
Esistono tuttavia ulteriori condizioni d’accesso che ne vincolano l’adesione, ne comportano l’esclusione e che contemplano: mancato esercizio nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di attività artistica, professionale, anche in forma associata o familiare; nuova attività è prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro autonomo o dipendente (i casi specifici sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2011); ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di avvio superiori a 30mila euro.
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