Rinviate di due mesi, al primo aprile 2015, le sanzioni SISTRI per la mancata iscrizione o per il mancato versamento del contributo al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mentre tutte le altre multe sono rinviate di un anno, e per l’intero 2015 si continua ad applicare il regime transitorio. Gli slittamenti sono inseriti nella legge di conversione del Milleproroghe e per la precisione nell‘articolo 9 della legge 11/2015.
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Sanzioni SISTRI
Le sanzioni SISTRI prorogate al prossimo 1 aprile 2015 (dal precedente termine del primo febbraio), sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 260 bis del Dlgs 152/2006, che come detto riguardano la mancata iscrizione e l’omesso pagamento: vanno da 2.600 a 15.500 euro, e possono aumentare fino a quota 93mila euro nel caso di rifiuti pericolosi. Sono invece posticipati di un anno, da fine 2014 a fine 2015, tutti gli altri obblighi relativi e le relative sanzioni SISTRI. In pratica, per tutto quest’anno resta il regime transitorio, durante il quale restano i vecchi adempimenti in materia di gestione dei rifiuti, registri di carico e scarico, trasporto. La proroga è motivata dall’esigenza di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, anche in vista di semplificazioni e opportune modifiche normative.
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Normativa SISTRI
Ricordiamo che al momento la situazione normativa sul SISTRI è la seguente: l’adesione al sistema di tracciabilità rifiuti è obbligatoria, ma restano anche le vecchie modalità operative, per cui per bisogna ancora presentare il MUD. Per questo si pagano le sanzioni per la mancata iscrizione, ma non tutte le altre, prolungando un periodo cuscinetto che dovrebbe servire a mettere a punto correttivi a un sistema al centro di molte critiche, in primis da parte delle aziende.
Obbligo di iscrizione al SISTRI
Molto in sintesi, sono obbligati al SISTRI enti e imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti, produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio, imprese di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di dieci dipendenti. Sono escluse le PMI sotto i dieci dipendenti e, indipendente dal numero di dipendenti, enti e imprese iscirtti alla sezione speciale “imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta.