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Manovra finanziaria 2011: tributi per le Pmi

di Noemi Ricci

8 Luglio 2011 10:10

Manovra finanziaria 2011 in Gazzetta Ufficiale: le disposizioni tributarie nel decreto legge per la stabilizzazione finanziaria che riguardano le Pmi.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della manovra finanziaria 2011 [consulta il testo integrale del decreto legge 98/2011 contenente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” ], è possibile fare il punto sulle novità fiscali per imprenditori, imprese e Pmi.

Approvato il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27).

Il nuovo regime agevolato, descritto nella manovra finanziaria, dei contribuenti minimi, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede un’imposta del 5% a forfait, per i primi cinque anni, al posto di Irpef e relative addizionali regionale e comunale. Beneficiari: contribuenti che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, con attività che non sia prosecuzione o, se costituiscono attività d’impresa svolta da altro soggetto, i ricavi realizzati nell’anno precedente non devono essere superiori a 30.000 euro.

Sul fronte controversie fiscali (art. 39, commi 9-12), sotto il tetto dei 20mila euro relativamente ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, prima di proporre ricorso è condizione necessaria la presentazione di un reclamo diretto all’annullamento totale o parziale dell’atto. Regola che entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2012.

Per quanto concerne i premi legati agli incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione e efficienza organizzativa viene confermata anche per l’anno 2012 la tassazione agevolata (art. 26).

Per i finanziamenti tra società del gruppo (art. 23, commi 1-4) la manovra finanziaria introduce una ritenuta del 5% sugli interessi pagati nel caso in cui il soggetto non residente non abbia provato al sostituto d’imposta di essere il “beneficiario effettivo”. Per gli atti di garanzia dei prestiti obbligazionari viene applicata l’imposta di registro con aliquota dello 0,25%.

Per le perdite conseguite dalle imprese (art. 23, comma 9) è stato stabilito il limite quantitativo dell’80% all’imputazione della perdita in diminuzione del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, viene eliminato però il  limite temporale e mantenuta la possibilità per le imprese di nuova costituzione di computare al 100% le perdite prodotte nei primi tre anni di attività.

Arriva poi la revoca per tre anni per le Partite IVA inattive (art. 23, commi 22 e 23), ovvero qualora venga accertato il mancato svolgimento dell’attività per la quale è stata attribuita o in caso di mancata dichiarazione annuale.

La manovra finanziaria cambia le tempistiche per gli Studi di Settore (art. 23, comma 28) che dovranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre dell’anno in cui entrano in vigore, mentre le modifiche necessarie per tener conto degli andamenti economici e dei mercati dovranno arrivare entro il 31 marzo successivo. Giro di vite per chi non presenta il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, con sanzioni di 2.065 euro.

Equitalia sarà responsabile della gestione del recupero crediti di giustizia definiti e di data anteriore al 2008 (art. 23, commi 35 e 36).

Novità anche per gli imprenditori agricoli (art. 23, comma 43) che possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale in caso di difficoltà economica.

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