Approvato il modello 730/2015 prendono il via le dichiarazioni dei redditi precompilate, ma anche i controlli a campione da parte dell’Agenzia delle Entrate a campione sulle deleghe rilasciate dai contribuenti per l’accesso ai propri dati fiscali da parte dei Centri Di Assistenza Fiscale (CAF) e degli intermediari abilitati.
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L’obiettivo è quello di ovviare ai problemi legati alla privacy sollevati nei giorni scorsi dal Garante per la Privacy legati al fatto che più CAF o intermediari abilitati possano essere delegati ad accedere al 730 precompilato di ciascun contribuente esponendo al rischio che le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, ovvero nel modello 730, possano essere diffuse per l’intero territorio italiano. Il contribuente ha infatti la possibilità di consultare la propria dichiarazione precompilata anche presso più CAF e intermediari, previa delega scritta del contribuente stesso, accompagnata da un suo documento di riconoscimento contribuente che il CAF o l’intermediario devono acquisire. Una misura che però era stata ritenuta sufficiente dal Garante della Privacy, così le Entrate hanno messo in atto questa nuova misura per alzare il livello di protezione per gli accessi.
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Durante l’ultimo incontro con CAFe intermediari abilitati sul modello 730 precompilato, l’Agenzia delle Entrate, ha spiegato che è in corso di definizione il provvedimento direttoriale in merito, di concerto con l’Authority per la Privacy contenente le misure, anche tecnologiche, per evitare accessi indiscriminati o abusivi ai dati dei contribuenti. Più in particolare, nel provvedimento sono state individuate insieme al Garante le modalità tecniche che consentiranno solo ai contribuenti o CAF, sostituti d’imposta e professionisti che siano stati delegati di accedere al 730 precompilato, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Tra le informazioni del contribuente necessarie per poter accedere ad una o più dichiarazioni precompilate:
- il codice fiscale;
- il reddito complessivo dell’anno precedente;
- l’importo indicato nel rigo relativo alla differenza di reddito rispetto all’anno precedente;
- il numero e la data della delega;
- il numero e il tipo di documento di identità del contribuente delegante.
Viene infine stabilito il termine del 10 novembre, data entro la quale non sarà più possibile richiedere via web o tramite file la dichiarazione.