Agenzia delle Entrate: il ravvedimento parziale

di Alessandro Vinciarelli

28 Giugno 2011 11:20

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L'Agenzia delle Entrate avvia il ravvedimento parziale: agevolazioni sulle sanzioni solo in assenza di controlli fiscali e prima della scadenza del termine previsto per il ravvedimento.

Ravvedimento operoso: i contribuenti possono usufruire delle agevolazioni previste anche quando la regolarizzazione avviene in modo frazionato, pagando sanzioni e interessi rapportati al debito versato in ritardo. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 67/E.

In caso di controlli fiscali, però, decade l’opzione del ravvedimento e per la parte di debito residuo non saranno previste riduzioni sulle sanzioni previste all’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

Esiste una differenza sostanziale tra “rateazione delle somme da ravvedimento” e “ravvedimento parziale”: non è possibile ritenere perfezionato il ravvedimento con il versamento della sola prima rata.

Per l’Agenzia delle Entrate si parla invece di ravvedimento parziale, di quanto originariamente e complessivamente dovuto, in caso di verifiche tra un versamento e l’altro, perchè non è possibile invocare l’avvenuta definizione integrale della violazione, non avendo versato tutte le rate.

Riassumendo, per il perfezionamento del ravvedimento parziale devono essere corrisposti interessi e sanzioni commisurati alla frazione di debito versato tardivamente, non devono essere intervenuti controlli fiscali e non deve essere scaduto il termine previsto per il ravvedimento stesso.