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ISEE 2015 illegittimo: sentenza TAR Lazio

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 17 Febbraio 2015
Aggiornato 7 Marzo 2015 08:15

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Il TAR del Lazio accoglie il ricorso presentato dai familiari dei disabili contro la riforma dell’ISEE e lo dichiara illegittimo: i dettagli.

Il nuovo ISEE 2015 (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), entrato in vigore il 1° gennaio scorso, così come formulato, non va bene. L’Art. 4 del DPCM 159/2013 è illegittimo e deve essere rivisto, almeno nella parte che prevede che nel reddito complessivo siano conteggiate anche le indennità e le pensioni percepite dai soggetti disabili. A sollevare il problema erano state le associazioni dei disabili (UTIM-Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva e l’Associazione Promozione sociale), che erano ricorse lo scorso aprile 2014 al TAR Lazio contro la presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale ha riconosciuto con le sentenze nn. 2454/15 – 2458/15- 2459/15, le loro ragioni.

=> ISEE 2015: novità e calcolo dell’Indicatore

Pensioni invalidità e indennità disabili

Dunque: le pensioni d’invalidità e le indennità di accompagnamento non vanno considerate tra i redditi ai fini ISEE. L’obiettivo è chiaramente quello di non penalizzare una delle fasce più deboli della società: le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una fonte di ricchezza e non possono pertanto essere considerate come reddito. In realtà le associazioni avevano proposto nove tesi con il ricorso contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.1.2014 n. 19. Tuttavia il TAR ha accolto solo quella relativa all’illegittimità del regolamento dell’Indicatore nella parte in cui considera come «reddito disponibile» anche quei proventi «che l’ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie».

=> Nuovo ISEE: la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

Franchigie

In una delle tre sentenze, ha anche ritenuto che fosse illegittima la differenza tra le franchigie previste per i maggiorenni con disabilità/non autosufficienti e quelle, più alte, previste per i minori con disabilità/non autosufficienti.

Conseguenze

Ora il Governo dovrà correggere la norma per adeguare il sistema a quanto stabilito dal TAR, a meno che l’Esecutivo non decida di presentare ricorso contro la decisione del TAR Lazio.