Artigiani e commercianti pagano i contributi previdenziali INPS 2015 applicando un’aliquota del 22,65%: tutte le istruzioni relative a minimali e massimali di reddito, agevolazioni per particularity categorie di lavoratori e imprese, termini e modalità di versamento sono contenute nella circolare INPS 26/2015. Per stabilire le aliquote 2015, si applica l’articolo 24, comma 22 del Dl 201/2011, in base al quale per i contributi di artigiani e commercianti iscritti alle Gestioni autonome INPS è stato previsto un primo aumento di 1,3 punti percentuali a partire dal 1° gennaio 2012, e successivamente incrementi di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.
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Agevolazioni e incrementi
Le agevolazioni e gli incrementi che continuano ad applicarsi sono:
- riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto: articolo 59, comma 15, legge 449/1997;
- riduzione del 9% per coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni: articolo 1, comma 2, legge 233/1990;
- aliquota aggiuntiva dello 0,09% di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale per gli esercenti: articolo 5 del Dlgs 207/1996, e proroga al 2018 stabilita da legge 147/2013;
- contributo per le prestazioni di maternità di 0,62 euro mensili: articolo 49, comma 1, legge 488/1999.
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Calcolo del contributo
Il reddito minimo 2015 da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi INPS, sia per artigiani sia per commercianti, è pari a 15.548 euro. Il contributo a conguaglio, è dovuto in base alle aliquote sopra citate per il reddito d’impresa superiore al minimale e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile, che nel 2015 è pari a 46.123 euro. Per i redditi superiori, continua ad applicarsi l’ulteriore 1% previsto dall’articolo 3-ter della legge 438/1992.
Quindi, per quanto riguarda il contributo annuo sul minimale di reddito, la situazione è la seguente:
Contribuente | aliquota artigiani | aliquota commercianti | contributo artigiani | contributo commercianti |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 22,65 % | 22,74 %. | 3.529,06 (3.521,62 IVS + 7,44 maternità) | 3.543,05 (3.535,61 IVS + 7,44 maternità |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 19,65 % | 19,74 %, | 3.062,62 (3.055,18 IVS + 7,44 maternità) | 3.076,61 (3.069,17 IVS + 7,44 maternità) |
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo mensile sul minimale è il seguente:
- titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni: artigiani 294,09 euro (293,47 IVS + 0,62 maternità), commercianti 295,25 (294,63 IVS +0,62 maternità);
- coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni: artigiani 255,22 euro (254,60 IVS + 0,62 maternità), commercianti 256,38 euro (255,76 IVS + 0,62 maternità).
Per quanto riguarda il contributo a conguaglio (oltre il minimale di reddito), le aliquote contributive si determinano come segue:
Contribuenti e scaglioni di reddito | artigiani | commercianti |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni scaglione di reddito fino a 46.123 euro | 22,65 % | 22,74 % |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni scaglione di reddito sopra 46.123 euro | 23,65 % | 23,74 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni scaglione di reddito fino a 46.123 euro | 19,65 % | 19,74 % |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni scaglione sopra i 46.123 euro | 20,65 % | 20,74 % |
Infine, i massimali di reddito 2015 annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS sono pari a 76.872 euro per gli iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996, e a 100.324 euro per i lavoratori privi di anzianità contributiva a tale data (quindi iscritti con decorrenza successiva). Qui, il calcolo è effettuato in base al comma 4 dell’articolo 1 della legge 233/1990, per cui in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l’assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2%), la quota di reddito superiore al limite di 46.123 euro viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Quindi, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Contribuenti | Contributo Artigiani | Contributo Commercianti |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | 17.719,00 (22,65% di 46.123,00 + 23,65% di 30.749) | 17.788,18 (22,74% di 46.123,00 + 23,74% di 30.749,00) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | 15.412,84 (19,65% di 46.123 + 20,65% di 30.749) | 15.482,02 ( 19,74% di 46.123 + 20, 74% di 30.749) |
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni con decorrenza contributiva gennaio 1996 o successiva | 23.265,40 (22,65% di 46.123,00 + 23,65% di 54.201) | 23.355,69 (22,74% di 46.123 + 23,74% di 54.201) |
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni con decorrenza contributiva gennaio 1996 o successiva | 20.255,68 (19,65% di 46.123 + 20,65% di 54.201) | 20.345,97 (19,74% di 46.123 + 20,74% di 54.201) |
Se l’impresa ha dei collaboratori, bisogna operare la seguente distinzione: per le imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori devono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali. Per le aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, con i seguenti paletti:
- il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa;
- i contributi per il titolare e per i collaboratori vanno calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.
Infine, coloro che esercitano l’attività di affittacamere, e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito: quindi, versano solo i contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
L’INPS ricorda che, ai sensi della legge 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza), ed è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2015, ai redditi 2015, da denunciare al fisco nel 2016). Quindi, se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2015, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
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Come si pagano i contributi INPS
I contributi si pagano con modello F24, con le seguenti scadenze:
- quattro rate sul minimale di reddito: 18 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2015 e 16 febbraio 2016;
- quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo acconto 2015 e secondo acconto 2015: entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Tutte le comunicazioni relative ai dati e agli importi utili per il pagamento dei contributi possono essere consultati, dal contribuente o da un suo delegato, nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, tramite l’opzione “Dati del mod. F24“, che consente anche di visualizzare e stampare in formato PDF il modello il pagamento.
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Rate scadute
Infine l’INPS, con messaggio 767 del 2 febbraio 2015, comunica che sono stati emessi gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti: si trovano nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, seguendo il percorso Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari. E’ anche stata inviata una è stata inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica. Se l’iscritto ha già effettuato il pagamento, può comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center INPS, in caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. (Fonti: Circolare INPS 26/2016 e Messaggio INPS 767/2015)