Chi intende aderire al voluntary disclosure dovrà farlo senza ricorrere all’assistenza dei dottori commercialisti, che non presteranno assistenza sul le procedure per il rimpatrio dei capitali. A gettare nel caos i professionisti è stata l’indicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze di inviare segnalazione di operazioni sospette, per le procedure di voluntary disclosure.
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Così Gerardo Longobardi, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha chiesto formalmente con una lettera inviata al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, un intervento normativo che esoneri i commercialisti dagli obblighi di segnalazione ai fini antiriciclaggio per l’attività di consulenza nei confronti dei contribuenti interessati alla voluntary disclosure:
«La posizione espressa dal MEF pone la nostra professione nella oggettiva impossibilità di esercitare la propria attività di assistenza e consulenza finalizzata all’adesione alla procedura di collaborazione volontaria da parte dei contribuenti».
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A seguito degli incontri avvenuti con i ministri, Longobardi ha dichiarato:
«La speranza è che, per via legislativa, o quantomeno amministrativa, l’esonero per i professionisti almeno dagli obblighi di segnalazione alla fine arrivi. In caso contrario ci troveremo costretti a consigliare ai nostri iscritti di rinunciare alla loro attività di assistenza per la voluntary che, così com’è per noi è davvero troppo rischiosa».
In più i commercialisti sottolineano nella lettera inviata che:
«La legge sul rientro dei capitali non fornisce alcuna indicazione riguardo all’applicazione degli obblighi antiriciclaggio nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria», mentre «la normativa antiriciclaggio prevede una specifica causa di esclusione dall’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette per i professionisti giuridico-contabili (tra cui anche i commercialisti) relativamente alle informazioni ricevute “nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente” od anche per “la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento” (art. 12, comma 2, d.lgs. n. 231/2007). Tali specifici riferimenti sembrerebbero dare idonea copertura normativa all’esclusione dall’obbligo di segnalazione nell’ipotesi in cui il professionista presti la propria assistenza al contribuente nell’ambito della procedura in oggetto».
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Viene poi precisato che, in occasione dell’ultimo scudo fiscale fosse stato espressamente escluso l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta nel caso in cui le operazioni di rimpatrio/regolarizzazione avessero avuto ad oggetto somme riconducibili a reati tributari rientranti nella sanatoria, diversamente mentre permaneva l’obbligo di segnalazione. Dunque, per consentire una più ampia adesione da parte dei contribuenti alla voluntary disclosure, i commercialisti propongono che venga ufficialmente sancito l’esonero, anche tale procedura di collaborazione volontaria da parte dei contribuenti.