Istituiti con la Risoluzione n. 112/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate i codici tributo che devono essere utilizzati dai contribuenti rientranti nel nuovo Regime dei Minimi per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36 – ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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Codici tributo
Si tratta in particolare di tre codici tributo per il versamento dei nuovi minimi delle somme dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni, da effettuare secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo istituiti da inserire nella sezione “Erario” del modello F24 in corrispondenza della colonna “Importi a debito versati”, riportando, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, sono i seguenti:
- “9046” denominato “art. 36-ter, dPR n. 600/73 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – art. 27, dl. n. 98/2011 – IMPOSTA”;
- “9047” denominato “art.36-ter, dPR n. 600/73 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – art. 27, dl. n. 98/2011 – INTERESSI”;
- “9048” denominato “art.36-ter, dPR n. 600/73 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – art. 27, dl. n. 98/2011 – SANZIONI”.
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(Fonte: Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 112/E/2014)