730 precompilato: le istruzioni per comunicare i dati

di Francesca Vinciarelli

Pubblicato 17 Dicembre 2014
Aggiornato 12 Febbraio 2015 10:42

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Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei dati all'Anagrafe tributaria, da far confluire nel 730/2015 precompilato.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per comunicare i dati sui contribuenti ai fini della dichiarazione dei redditi (premi assicurativi, contributi, interessi su mutui) all’Anagrafe tributaria entro il 28 febbraio 2015 così che possano essere inseriti nel 730/2015 precompilato. Con tre provvedimenti del 16 dicembre 2014, l’Agenzia indica modalità e tempistiche per l’invio delle informazioni da parte di società di assicurazione, enti previdenziali, banche e intermediari finanziari.

=> Guida alla Dichiarazione Precompilata

Le istruzioniriguardano i seguentidati

  • premi di assicurazione detraibili (vita, morte, contro infortuni e contratti “agevolati”, ad eccezione di quelli su responsabilità civile, assistenza e garanzie accessorie);
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • interessi passivi e oneri accessori su mutui agrari e fondiari.

Per la trasmissione, i soggetti interessati possono ricorrere a Entratel o Fisconline (enti previdenziali, le banche e gli intermediari finanziari) e al SID, il sistema di interscambio dati del Fisco (assicurazioni).

=> 730/2015 precompilato: il calendario di attuazione

Esito

In ogni caso, va utilizzato il software di controllo e di predisposizione dei file messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una volta inviata la comunicazione, si comunicherà se l’operazione è andata o meno a buon fine inviando una ricevuta:

  • di accettazione con data e ora di ricezione del documento, protocollo, identificativo del file attribuito all’utente e numero delle comunicazioni in esso contenute;
  • di scarto con identificativo del file scartato e il motivo per cui non è stato accettato. In caso di scarto dell’intero file o dei dati relativi a codici fiscali non validi bisognerà inviare nuovamente il documento integrale, o i dati sui codici fiscali segnalati, sempre entro il 28 febbraio oppure, se più favorevole, entro 5 giorni dalla segnalazione dell’errore. Nelle altre ipotesi di scarto i dati dovranno essere corretti entro il 5 marzo.

Provvedimenti