Scadenza in vista per la rivalutazione TFR, entro il 16 dicembre sostituti d’imposta ed enti previdenziali devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto accumulate al 31 dicembre 2014, pari al 90% dell’imposta totale. A prevedere un incremento automatico annuale del TFR maturato e il conseguente versamento da parte del datore di lavoro o dell’Ente pensionistico, per conto dell’assistito, di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari all’11% della rivalutazione è l’articolo 2120 del Codice Civile. Diversamente, per la liquidazione finale del TFR è prevista la tassazione ordinaria.
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Calcolo aumento
Il calcolo dell’aumento va effettuato prendendo in considerazione il fondo al netto delle quote maturate nell’anno in corso, applicandovi un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da una variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. I due importi vanno sommati e il risultato costituisce la base imponibile.
Calcolo acconto
Per il calcolo dell’acconto è possibile scegliere il metodo storico o quello previsionale:
- per il metodo storico si deve considerare il 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, comprese quelle relative ai TFR eventualmente corrisposti per interruzione del rapporto (dimissioni, licenziamenti, eccetera);
- con il procedimento previsionale si verserà invece il 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sull’incremento ipotizzato per il 2014 sulla base dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato a dicembre 2013.
In caso di licenziamento o dimissioni in corso d’anno (entro il 30 novembre 2014), l’acconto sarà pari al 90% dell’imposta trattenuta sulle rivalutazioni al momento della cessazione del rapporto.
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Versamento
Per il pagamento deve essere utilizzato il modello F24 e il codice tributo 1712. Nel caso in cui si siano maturati crediti tributari e/o contributivi è possibile utilizzarli in compensazione. Il saldo andrà versato entro il 16 febbraio 2015.
Esonerati
Sono esonerati dal versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione TFR:
- sostituti d’imposta o enti previdenziali costituiti nel 2014, poiché privi di accantonamenti su cui calcolare l’imposta;
- sostituti d’imposta o enti previdenziali costituiti nel 2013 che optino per il versamento in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2015 (possibile tuttavia scegliere di suddividere la quota in due tranche, calcolando l’anticipo con metodo previsionale);
- datori di lavoro che non rivestono il ruolo di sostituti d’imposta (ad esempio chi assume colf, badanti e baby sitter), poiché la liquidazione in oggetto riguarda i lavoratori stessi, i quali verseranno la sostitutiva in occasione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il trattamento di fine rapporto viene riscosso utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 1714;
- contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare, perché gli accantonamenti confluiscono totalmente nel fondo pensione.