Scadenza fissata al 2 maggio per richiedere la compensazione degli importi sopra i 10 mila euro. Il modello per la richiesta di rimborso e/o compensazione dell’Iva a credito nella liquidazione del primo trimestre, deve essere presentato entro lunedì, come stabilito dal secondo comma dell’articolo 38-bis del Dpr 633/1972.
Ricordiamo che è possibile presentare il modello TR solo per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati.
La scadenza è fissata all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento o, se questo cade di sabato o di giorno festivo, si va al primo lunedì utile come in questo caso. Nessuna tollerabilità è prevista per i ritardatari.
In caso di necessità, è possibile inviare una istanza correttiva volta a rettificare o integrare un’istanza già presentata. In questo caso va barrata l’apposita casella nel frontespizio e ricompilando il modello in tutte le sue parti.
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Tra le novità introdotte con il provvedimento del 18 marzo 2010 c’è proprio il rinnovato frontespizio, dove ora trovano posto non solo i dati anagrafici del soggetto richiedente ma anche, oltre alla correttiva nei termini, gli eventuali regimi particolari; la richiesta presentata da ente o società controllante per il gruppo, che prevede la compilazione del prospetto riepilogativo TE; i contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso.
Nuovi anche il Quadro TA riepilogativo delle operazioni attive; il Quadro TB per le operazioni passive annotate nel registro degli acquisti; il Quadro TC per la determinazione del credito; il Quadro TD per la liquidazione del credito; il Quadro TE
Il prospetto è dedicato ai dati relativi alle società partecipanti alla liquidazione Iva di gruppo con l’indicazione dei presupposti e degli importi delle eccedenze trimestrali di ciascuna delle società stesse, oltre all’indicazione – nella sezione 3 – dell’importo di cui si chiede il rimborso e/o la compensazione.