Il reddito dei professionisti iscritti alla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) nella sezione speciale Rea (Repertorio economico amministrativo) in alcuni casi può essere classificato come da lavoro autonomo e non d’impresa. A chiarirlo è stata l’Agenzia delle Entrate con l’interpello 913-309/2014 proposto da Dre Lazio. Il dubbio riguardava un professionista iscritto all’Ordine dei commercialisti e al Collegio dei periti industriali e la classificazione del reddito derivante dall’attività di “consulenza e sicurezza del lavoro” del professionista iscritto alla CCIAA come ditta individuale.
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Reddito d’impresa
Nel rispondere all’interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che secondo l’articolo 55 del dpr 917/86 (TUIR) sono redditi d’impresa – oltre a quelli derivanti dall’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività commerciali indicate dall’art. 2195 cc – anche quelli derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 cc.
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Reddito da lavoro autonomo
L’art. 53, comma 1, del TUIR di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni abituali, anche se non esclusive, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle individuate dall’articolo 55 del TUIR. Nel caso in esame l’attività di consulenza sulla sicurezza del lavoro non è prevista da uno specifico Albo professionale e non rientra tra quelle individuate dall’art. 55 del TUIR. Dunque se l’attività di consulenza e sicurezza del lavoro non è autonomamente organizzata ma rientra nella prestazione primaria professionale di dottore commercialista, il relativo reddito deve essere considerato di lavoro autonomo.