Prenderanno il via a partire dal 1° gennaio 2015 le nuove regole previste dalla Riforma del Regime dei Minimi, introdotta con la Legge di Stabilità 2015, che per molte Partite IVA si riveleranno meno convenienti del regime ordinario. L’idea del nuovo Regime dei Minimi è di andare incontro alle esigenze dell’imprenditoria marginale ma, mettendo a confronto costi e benefici, probabilmente saranno pochi ad optare per il nuovo regime forfettario.
Lavoro autonomo
Per quanto riguarda i liberi professionisti, per chi è in possesso di un reddito di 15mila euro (tetto massimo fissato per la permanenza dei lavoratori autonomi nel Regime dei Minimi 2015) il nuovo regime forfettario non risulta conveniente rispetto al regime ordinario. Quest’ultimo prevede infatti una detrazione d’imposta per lavoro autonomo pari a 952 euro, per un’incidenza fiscale pari al 13,6%, invece del 15% previsto dal nuovo Regime dei Minimi. Senza considerare che, esercitando l’opzione, si perderebbero anche i vantaggi in termini di detrazioni IVA sugli acquisti che di oneri detraibili e deducibili.
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Reddito da seconda attività
Diverso è il caso dei dipendenti o pensionati che esercitano una seconda attività da lavoro autonomo. In questo caso il peso fiscale sull’addizionale reddito professionale verrebbe tassato con il 15% dell’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e addizionali, a prescindere dagli altri redditi, risultando conveniente rispetto alla tassazione IRPEF. Per dirla in numeri: se il reddito del lavoratore dipendente fosse di 20 mila euro e quello da lavoro autonomo di 15 mila euro, che rientra nel tetto imposto dal Regime dei Minimi 2015, a tale reddito si applicherebbe l’aliquota forfettaria del 15%. Nel caso in cui, invece, il secondo reddito fosse di poco superiore ai 15 mila euro, non rientrando nel Regime dei Minimi, la tassazione avverrebbe in base allo scaglione IRPEF corrispondente, sicuramente superiore al 15%.
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Ma su questa radicale disparità di trattamento fiscale su due redditi sostanzialmente uguali sorge un dubbio di violazione dei principi di equità previsti dall’articolo 53 Costituzione, secondo il quale:
“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.