Il regime fiscale di attrazione europea adottato in via sperimentale a Milano su proposta di Tremonti – per attirare investitori e fondi esteri – non va a beneficio solo delle aziende ma anche dei lavoratori assunti dall’impresa estera che gode dell’agevolazione, che siano reclutati in Italia o che vengano trasferiti dall’estero: tutti i dipendenti possono scegliere la fiscalità di un altro Stato membro.
In realtà, l’opzione deve coincidere con la scelta dell’impresa per cui si lavora, a meno che non si scelga di seguire il regime italiano.
Precisazioni che fanno riferimento all’articolo 41 del Dl 78/2010, secondo cui le imprese residenti in uno dei Paesi dell’Unione Europea, con l’ovvia esclusione dell’Italia, al momento dell’avvio di nuove attività economiche nel nostro Paese possano scegliere per sé e per i propri dipendenti e collaboratori se applicare la normativa tributaria statale italiana o quella di un altro Stato Membro.
Dunque, i lavoratori sono vincolati alla scelta effettuata dall’azienda alla quale appartengono, opzione che viene esercitata in automatico, a meno che non scelgano le normativa tributaria statale italiana come riferimento fiscale. Pertanto l’azienda, presentando istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, può chiedere l’applicazione del regime tributario anche per dipendenti e collaboratori, qualora questi decidano di non optare diversamente.
Va infine precisato che l’opzione scelta ha valore per l’intero triennio agevolato.
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- Decreto MEF in materia di regime fiscale di attrazione europea
- Manovra correttiva 2010