Accordi di produttività: in busta paga lo sgravio contributivo

di Francesca Vinciarelli

14 Novembre 2014 10:11

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I datori di lavoro che nell’anno 2013 hanno fatto ricorso ad accordi per l’incremento della produttività possono fruire della c.d. Decontribuzione,

Con il Messaggio n. 7978/2014 l’INPS dà il via agli sgravi contributivi per i datori di lavoro che nel 2013 hanno fatto ricorso ad accordi per l’incremento della produttività. La decontribuzione ha effetti sia per le aziende, che hanno uno sconto sui contributi previdenziali INPS pari al -25%, che per i lavoratori, ai quali gli oneri sociali vengono ridotti al -100% generando un maggiore netto in busta paga di novembre. Si tratta dell’incentivo reso strutturale dalla Riforma del Lavoro Fornero (Legge n. 92/2012), dopo la sperimentazione partita nel 2008, con lo scopo di incentivare la contrattazione di secondo livello, sia aziendali che territoriali.

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Lo sgravio contributivo si applica ai premi di risultato fissati dagli accordi di secondo livello, le regole per la fruizione dell’incentivo per l’anno 2013 sono state individuate dal D.M. del 14 febbraio 2014. Per l’anno 2013 le risorse stanziate ammontano a 607 milioni di euro, dei quali:

  • il 62,5% destinato alla contrattazione aziendale;
  • il 37,5% a quella territoriale.

Viene inoltre fissato il tetto del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ogni lavoratore per la fruizione dell’agevolazione. Questa non viene applicata automaticamente ma doveva essere richiesta all’INPS entro il 7 agosto 2014, come previsto dal Messaggio INPS n. 5887/2014.

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Richiesto il DURC

Ora con il Messaggio n. 7978/2014 l’Istituto ha dato il via al recupero del beneficio, per le imprese che sono risultate idonee, mediante conguaglio sull’UniEmens in uno dei mesi a partire da novembre. Tra i requisiti richiesti alle imprese, per l’ottenimento dello sgravio contributivo c’è la regolarità contributiva, attestata mediante DURC, e il rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi (art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006).

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Codici causale

Per indicare il conguaglio dell’incentivo sono stati istituiti nuovi codici causale da valorizzare nell’elemento <denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens. Per la contrattazione aziendale:

  • L924 (quota a favore del datore di lavoro);
  • L925 (quota a favore lavoratore).

Per la contrattazione territoriale:

  • L926 (quota a favore del datore di lavoro);
  • L927 (quota a favore lavoratore).

Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti deve invece essere utilizzato il codice causale M964, valorizzato nell’elemento <denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito>, del flusso UniEmens.

Fonte: Messaggio INPS n. 7978/2014