Come avviene praticamente ogni anno, la Legge di Stabilità riapre i termini per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e per la rideterminazione delle partecipazioni in società. In molti auspicavano che la norma venisse stabilizzata e resa applicabile in via definitiva, invece la Legge di Stabilità 2015 contiene l’ennesima proroga alla possibilità di optare per la rivalutazione di partecipazioni e terreni. La nuova data di riferimento per il possesso di tali beni è quella del 1° gennaio 2015 e in generale non sembrano esserci novità circa i termini e le modalità applicative della norma.
=>Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie
Rivalutazione terreni e partecipazioni
La rivalutazione dei terreni (agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti al 1° gennaio 2015) riguarda persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, mentre dalla rideterminazione delle partecipazioni in società non quotate (qualificate o meno) sono escluse quelle quotate in mercati regolamentati. Rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni consente di ridurre il carico fiscale delle cessioni: facendo riferimento alla nuova perizia sui beni (magari rivalutati al ribasso) si può risparmiare sulla plusvalenza – tassabile ai fini IRPEF (articoli 67 e 68 del Tuir) – poiché l’imponibile della cessione del bene risulterà ridotto.
Beneficiari
Possono beneficiare dell’opzione:
- persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni fuori del regime d’impresa;
- società semplici e soggetti assimilati;
- enti non commerciali per i beni fuori dall’esercizio dell’attività commerciale;
- soggetti non residenti con plusvalenze imponibili in Italia.
La rivalutazione (magari al ribasso, per adeguamento ai valori di mercato) può riguardare anche beni già affrancati tramite altre agevolazioni, scomputando dall’importo dovuto quanto già versato.
Scadenze e imposte
I contribuenti che alla data del 1° gennaio 2015 possiedono partecipazioni e terreni possono decidere di avvalersi della facoltà di rivalutare tali beni entro il 30 giugno 2015, versando un’imposta sostitutiva pari al:
- 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 8% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate ed i terreni.
Le aliquote precedentemente previste erano del 2% e 4%, successivamente l’art. 1, comma 626, della L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha raddoppiato le aliquote portandole al 4% e 8%. Possibile optare per il pagamento rateale, in questo caso le scadenze della seconda e terza rata sarebbero il 30 giugno del 2016 ed il 30 giugno del 2017 e all’imposta sostitutiva dovuta vanno aggiunti gli interessi nella misura del 3% annuo. Tempo fino al 30 giugno 2015 anche per l’asseverazione della perizia giurata di stima, che deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa previa richiesta dell’Amministrazione finanziaria.
=> Guida alle agevolazioni su terreni e aree edificabili
Detrazioni
Nel caso di rivalutazione ripetuta per gli stessi beni è possibile portare in detrazione l’imposta sostitutiva già versata nelle precedenti occasioni o richiedere il rimborso dei versamenti effettuati (articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011).
Dichiarazione dei redditi
I dati relativi alle rideterminazioni andranno indicati nella successiva dichiarazione dei redditi 2015: l’omissione di questo adempimento non pregiudica gli effetti dell’operazione ma comporta una sanzione per violazione formale da 258 a 2.065 euro, in base all’articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997.