Rimborso IVA: modello TR entro ottobre

di Noemi Ricci

29 Ottobre 2014 09:30

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Si avvicina il termine ultimo per i contribuenti che chiedono il rimborso trimestrale dell'IVA: le scadenze e le novità in tema di rimborso IVA prioritario.

In scadenza il 31 ottobre il termine per la presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA relativi al terzo trimestre 2014. La scadenza fiscale interessa i contribuenti che hanno realizzato nel terzo trimestre ( luglio/settembre) un’eccedenza d’imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA) per accedere alla liquidazione infrannuale della maggiore imposta versata. Questi possono presentare istanza per il rimborso o la compensazione del credito IVA inviando per via telematica il modello “TR” all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il prossimo 31 ottobre. Tale richiesta deve riferirsi esclusivamente all’eccedenza di credito IVA maturata nel trimestre di riferimento e non al trimestre precedente. Le eccedenze di ottobre, novembre e dicembre confluiranno nella dichiarazione IVA annuale.

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Rimborso IVA prioritario

Prima di procedere con la richiesta è necessario verificare le novità introdotte nel modulo TR dal provvedimento del 19 settembre scorso, che ha recepito le nuove disposizioni del Decreto MEF del 10 luglio 2014 relativamente all’ampliamento della platea di contribuenti che possono richiedere il rimborso IVA in via prioritaria. Tra coloro che possono richiedere il rimborso entro 3 mesi dalla richiesta sulla base di quanto previsto dall’art. 38-bis, comma 9, D.P.R. n. 633/1972 sono stati infatti inclusi anche i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi aventi codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09, oltre alle categorie già previste:

  • subappaltatori edili che effettuano prevalentemente prestazioni di servizi con applicazione del meccanismo del reverse charge (D.M. 22.03.2007);
  • operatori economici che svolgono attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, cosiddetti “ferrosi” (D.M. 25.05.2007) – codice ATECO 2007 38.32.10;
  • operatori economici che svolgono attività di produzione di zinco, piombo e stagno, nonché di semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi (D.M. 18.07.2007) – codice ATECO 2007 24.43.00;
  • soggetti che svolgono attività di produzione di alluminio e semilavorati (D.M. 21.12.2007) – codice ATECO 2007 24.42.00.

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Modello IVA TR

Il modello da utilizzare resta tuttavia quello approvato con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2014, seguendo però le istruzioni e specifiche tecniche aggiornate con il Provvedimento del 19 settembre. In base alle nuove istruzioni, all’interno della casella “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso” del modello IVA TR:

  • i subappaltatori edili che applicano il reverse charge devono indicare il codice 1;
  • recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici, codice 2;
  • Produzione di piombo, zinco e stagno e semilavorati, codice 3;
  • produzione di alluminio e semilavorati, codice 4
  • i produttori di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi devono indicare il codice 5.