Scadenza 31 marzo per la presentazione della comunicazione che i datori di lavoro devono effettuare per usufruire dell’agevolazione “bonus assunzioni“, che spetta per quelli operativi nelle aree svantaggiate del Paese che negli anni 2008, 2009 e 2010 abbiano incrementato le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al 2007 presentando domanda entro il 31 gennaio 2009 (ottenendo così l’attribuzione, anche parziale, del bonus per i tre anni).
Il modello di comunicazione C/IAL deve essere inviato per via telematica e questa è l’ultima occasione per usufruire del beneficio fiscale.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi 2010 nel quadro RU, è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24 indicando il codice 6807 ed è pari 333 euro mensili per ogni lavoratore assunto (416 euro per ogni lavoratrice donna impiegata).
Perché venga riconosciuto il beneficio è necessario che sia stato mantenuto nel triennio il livello occupazionale raggiunto, superiore a quello medio del 2007 comprovabile dall’Agenzia delle Entrate mediante invio della comunicazione con il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato, determinato, part-time o di formazione lavoro.
Il bonus assunzioni non è cumulabile con altri aiuti di Stato o interventi comunitari a sostegno dell’occupazione, pena la decadenza del contributo concesso e l’applicazione di apposite sanzioni.
I datori di lavoro possono essere non solo imprese ma anche liberi professionisti, lavoratori autonomi, società di persone, di capitali, cooperative e persone fisiche, purché residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
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