DURC negativo, spauracchio di ogni azienda! Tuttavia, non è detto che rimangano escluse dall’attribuzione di appalti le imprese con irregolarità contributive non gravi: secondo il Consiglio di Stato, queste non pregiudicano la partecipazione alle gare (sentenza 1228/2011), anche con Documento unico di regolarità contributiva irregolare o incompleto.
Chi stabilisce quanto è grave il debito contributivo? Per il CdS è la Stazione Appaltante che, una volta valutate le circostanze, decide autonomamente se escludere o meno un’azienda non in regola dalla gara d’appalto.
In sostanza, se il bando prevede una soglia di debito previdenziale da non superare, pena l’esclusione dalla gara, un’impresa può comunque decidere di partecipare: la Stazione Appaltante potrà poi decidere se confermare o meno l’esclusione.
Nel caso in esame, l’impresa con il debito si era aggiudicata la gara per poi vedersela revocare a causa di un debito contributivo inferiore a duecento euro, poi aggravatosi durante il contenzioso. La sentenza chiarisce però che il Documento unico di regolarità contributiva non viene rilasciato solo in caso di gravi violazioni definitivamente accertate dalla S.A., quindi irregolarità e incompletezze del DURC non generano automaticamente l’esclusione dalle gare, anche se possono essere considerati “elementi indiziari”.
Secondo il Ministero del Lavoro (interpello 3/2010 del 2 aprile), infine, il DURC non può essere negato a quelle imprese obbligate in solido con un’altra azienda (appaltatore e subappaltatore), che ha delle irregolarità contributive pendenti.
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