INPS: pensioni e finestra mobile: le nuove disposizioni introdotte con la legge 122/2010 riguardano solo chi matura i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione previsti dalla legge a partire dal 1° gennaio 2011. Per chi li ha raggiunti entro il 31 dicembre 2010, invece, continuano ad essere applicate le norme precedentemente in vigore.
La circolare n.53 del 16 marzo 2011 fa dunque riferimento alla norma che stabilisce che i lavoratori dipendenti dovranno attendere ulteriori dodici mesi dopo il raggiungimento dei requisiti per andare realmente in pensione, mentre i lavoratori autonomi dovranno aspettare diciotto mesi.
Ricordiamo che la legge 122/2010 non ha introdotto alcuna modifica in merito ai requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n.243 del 2004 e n.247 del 2007. Si precisa inoltre che la riforma delle pensioni si applica anche a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che scelgono di andare in pensione a 57 anni di età, con il sistema contributivo grazie al regime sperimentale per il trattamento pensionistico di anzianità previsto dalla legge 243/2004.
La circolare richiama il parere del ministero del Lavoro, in sintonia con le linee interpretative del Ministero dell’Economia che specifica: «sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall’articolo 1, comma 6, delle legge n. 243/2004».
Chiarimenti vengono infine forniti in merito all’applicazione delle nuove disposizioni di legge relativamente ad altre tipologie di prestazioni come la pensione supplementare, la pensione di vecchiaia derivante dalla trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità, la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata.