I contributi INPS effettuati in compensazione mediante modello F24 devono essere presi in considerazione nel calcolo del tetto massimo dei rimborsi IVA erogabili, perché rappresentativi della vita aziendale: lo ha chiarito la circolare n.10/E del 4 marzo dell’Agenzia delle Entrate. Ad essere interessate sono le imprese solvibili, esonerate dal prestare le garanzie previste di norma.
Tra i versamenti eseguiti con modello F24, sono considerati rilevanti ai fini del calcolo dei crediti rimborsabili senza garanzia quelli che l’Agenzia considera “espressione di uno status di affidabilità”. Quindi non solo i versamenti dei tributi che confluiscono in conto fiscale ma anche i versamenti dei contributi INPS, eseguiti in maniera regolare.
La circolare fa riferimento all’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 (esonero garanzie per i contribuenti “virtuosi”, che presentano caratteristiche di solvibilità e affidabilità. A tale fine è richiesto che l’impresa sia in attività da almeno cinque anni, per ciascuno dei quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica dell’imposta dovuta o dell’eccedenza di credito.
A questo va aggiunta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti determinate condizioni di carattere patrimoniale e azionarie (per le società di capitali), oltre alla regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
Si precisa poi che «l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente», ricordando che i versamenti di tributi e contributi già effettuati fungono da garanzia della solvibilità e sottolineando che nel calcolo del limite devono essere considerati tutti i versamenti tributari e contributivi, compresi quelli eseguiti mediante compensazione.
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DOCUMENTI CORRELATI:
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Modello F24: download
- Modello 2011
- Istruzioni di compilazione
Link utili:
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