La fruizione delle detrazioni d’imposta da parte di soggetti fiscalmente non residenti in Italia è regolata dall’articolo 1, comma 954, lett. c), della legge 208/2015). Si tratta di contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato, producono o ricavano la gran parte del loro reddito in Italia.
DI norma, questi soggetti possono accedere alle agevolazioni d’imposta previste per i residenti, ad esempio per carichi di famiglia, a determinate condizioni. Di contro, non sono ancora contemplati tra i beneficiari dell’Assegno unico per figli a carico.
Non residenti Schumacker
Come noto, si tratta dei cosiddetti non residenti Schumacher (o “Schumacker”: nei modelli fiscali dell’Agenzia delle Entrate si trovano stampate entrambe le denominazioni) , che dal 2015 – a seguito di una procedura d’infrazione avviata nei confronti dell’Italia in violazione dell’articolo 7 del disegno di legge europeo 2013-bis, con conseguente recepimento normativo (art. 7 della Legge n. 161/2014) – possono godere di alcune agevolazioni fiscali a patto che producano nel territorio nazionale almeno il 75% dei propri redditi e che non godano di agevolazioni analoghe nello Stato di residenza.
Detrazioni fiscali spettanti
Le persone fisiche fiscalmente non residenti nello Stato sono comunque soggetti passivi IRPEF e il reddito dichiarato in Italia è quello prodotto nel nostro Paese, secondo i criteri forniti dall’articolo 23 del TUIR. Il comma 3 del successivo articolo 24, indica poi le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, tra le quali non rientrano però le detrazioni per carichi di famiglia. Almeno non in tutti i casi.
Per godere di tutte quante le detrazioni fiscali che spettano ai residenti italiani, in base alla legge che regolamenta il regime dei non residenti Schumacker (legge 208/2015) è invece necessario che il soggetto abbia residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.
Solo in tale ultima ipotesi (qualora ricorrano i requisiti previsti dalla citata disposizione), il contribuente potrà fruire di deduzioni e detrazioni analoghe a quelle spettanti ai contribuenti residenti in Italia.
Requisiti necessari
In pratica, per portare in detrazione le spese per la famiglia a carico, bisogna dimostrare di rientrare nel regime dei non residenti Schumacker (comma 3-bis dell’articolo 24 del TUIR), ossia di possedere tutti e tre i requisiti del caso:
- reddito in Italia per almeno il 75%;
- non fruizione di analoghe agevolazioni nello stato di residenza fiscale;
- residenza in uno stato che garantisca adeguato scambio di informazioni fiscali.
Assegno Unico figli escluso
Tale disciplina non è invece stata armonizzata con l’introduzione dell’Assegno unico ed universale per i figli a carico. Per poter beneficiare dell’assegno unico è infatti necessario essere residenti in Italia al momento della domanda e pagare le imposte sul reddito in Italia.