È scattato il 1° ottobre l’obbligo di presentazione del modello F24 per via telematica per effetto del Decreto IRPEF (Articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) che ha introdotto modifiche per i versamenti in compensazione (indipendentemente dall’importo) o senza ma di importo superiore a 1.000 euro eseguiti con modello F24, riducendo drasticamente l’opzione del modello cartaceo. Tuttavia, nel caso in cui si utilizzi un canale differente da quello telematico non verranno applicate sanzioni.
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Regime sanzionatorio
In realtà la norma citata e la circolare dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo obbligo (Circolare n. 27/E/2014) non fanno alcun riferimento al regime sanzionatorio nel caso in cui il modello F24 venga pagata utilizzando un canale differente da quello telematico, pertanto appare applicabile quanto già avviene per i titolari di partita IVA. Per questi ultimi era stata l’entrata in vigore dell’articolo 37 comma 49, del Dl n. 223/2006 a dare il via all’obbligo versamento mediante modello F24 online.
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In occasione dell’entrata in vigore di tale norma, una discussione in Commissione Finanze della Camera (26 settembre 2006, n. 7-00051) aveva evidenziato che
«Non esiste nel nostro ordinamento alcuna fattispecie sanzionatoria connessa alla errata utilizzazione del canale o mezzo di pagamento dei tributi. L’unica sanzione applicabile è infatti riconducibile semplicemente all’omesso o incompleto versamento delle imposte e dei contributi».
Tale interpretazione sembra applicabile anche al caso in cui ad utilizzare un canale diverso da quello telematico per la presentazione del modello F24 siano i privati e i contribuenti non titolari di partita IVA. L’unica sanzione prevista è quella applicata per violazione formale, pari a 258 euro, nel caso in cui il mancato utilizzo del corretto canale di trasmissione possa costituire un ostacolo all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Per maggiori informazioni consultare la Circolare n. 27/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate.