L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 5/E, ha fatto chiarezza su un aspetto interessante in tema di agevolazioni fiscali: l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese a consorziati o soci, anche se svolgono marginalmente attività imponibile.
Normativa di riferimento, l’articolo 10, comma 2 del Dpr 633/1972, che prevede l’esenzione da IVA per servizi dei consorzi o società consortili ai soci che, nel triennio precedente, abbiano rilevato una percentuale di detrazione non superiore al 10%.
Questo, sempre nel caso in cui i corrispettivi dovuti dai soci non sia superiore ai costi sostenuti per le prestazioni stesse.
In questo modo si favorisce l’operato dei soggetti che svolgono attività esenti che intendono esternalizzare alle società consortili alcuni servizi funzionali all’attività, ad esempio i servizi amministrativi.
In particolare, il regime di esenzione si applica: se la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata di detraibilità superiore al 10%; se le prestazioni svolte per i consorziati con pro-rata oltre al 10% o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d’affari del consorzio.
In relazione alla determinazione della soglia del pro-rata al 10% nell’ambito del triennio precedente, una precedente circolare, la n. 23/2009, consentiva la determinazione in base alla media delle percentuali di detrazione registrate nei tre anni precedenti. Tale soglia rappresenta quindi il limite per l’esenzione IVa, mentre per le altre prestazioni di servizio comprese quelle fornite a terzi non soci si applica normalmente l’Iva.
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