La crisi economica e finanziaria non accenna a mollare la presa, così la BCE ha deciso di ridurre a partire dal 10 settembre 2014 il valore del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema (ex Tasso ufficiale di riferimento) dallo 0,15% allo 0,05%. Per effetto di tale decisione a partire dal 10 settembre regolarizzare i debiti contributivi INPS costerà di meno, variando in parallelo la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
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Nuove aliquote
Si tratta della regolamentazione spontanea dei debiti contratti con l’INPS effettuata tramite rateazione, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, i cui interessi di dilazione dal 10 settembre verranno applicati nella misura del 6,05% (Tur-Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti, come previsto dall’art. 3, comma 4, della n. 402/1996) a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.
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La riduzione del tasso degli interessi di dilazione stabilita dalla BCE avrà effetto anche sull’aliquota di calcolo delle somme aggiuntive per:
- il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi. In questo caso la sanzione è pari al 5,55% annuo (Tur maggiorato di 5,5 punti – art. 116, comma 8 lettere a) e b) secondo periodo, della legge 388/2000);
- il mancato pagamento dei contributi accertati dall’ente, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni. In questo caso il tasso è pari al 30% annuo (art. 116, comma 8 lettera b), della legge 388/2000) nel limite del 60%;
- le inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e a condizione che il pagamento avvenga nei termini fissati dall’ente impositore, è pari al 5,55% annuo (Tur maggiorato di 5,5 punti);
- le procedure concorsuali il cui importo della sanzione ridotta non può comunque essere inferiore al limite fissato per gli interessi legali pari all’1%.