Con la Risoluzione n.82/E/2014 l’Agenzia delle Entrate dà il via libera al visto di conformità fai da te per i liberi professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e in possesso dei requisiti necessari per controllare le dichiarazioni.
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Visto di conformità
In sostanza il libero professionista che rientra in tali casi previsti dalla legge può apporre autonomamente il visto di conformità anche alla propria dichiarazione dei redditi senza la necessità di doversi rivolgere a soggetti terzi in possesso dei medesimi requisiti, con lo scopo di utilizzare in “compensazione orizzontale” dei crediti superiori a 15 mila euro annui relativi alle imposte sui redditi e alle addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione. Ricordiamo che l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni rappresenta una delle attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’Amministrazione Finanziaria con l’obiettivo di verificare:
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
- la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
Professionisti abilitati
I chiarimenti dell’Agenzia arrivano in risposta all’interpello formulato da un ragioniere commercialista e si allineano con quanto enunciato nella Circolare n. 57 del 23/12/1997 relativa all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni in caso di compensazione di crediti IVA nella quale si precisa che sono abilitati al rilascio del visto di conformità i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, abilitati alla trasmissione telematica.
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Tra i professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla legge troviamo:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Per ulteriori approfondimenti consultare la Risoluzione n.82/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate.