Al via il prelievo INPS sulle buste paga dei dipendenti previsto dalla Riforma del Lavoro Fornero (articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92) con l’obiettivo di finanziare il Fondo di solidarietà residuale per i lavoratori non coperti dalla cassa integrazione guadagni. Il contributo è pari allo 0,5% della retribuzione – 1/3 è a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro – riguarda dipendenti (esclusi i dirigenti) e imprenditori, avverrà a partire dal mese di settembre, ma verranno prelevati anche gli arretrati a partire da gennaio 2014.
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Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti:
“Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti”.
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Scopo del prelievo
Tale prelievo andrà ad assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (ad esempio quelle commerciali fino a 50 dipendenti), tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, tuttavia prevista per un periodo più breve di quello della cassa integrazione guadagni, ovvero per soli tre mesi, prorogabili in via eccezionale fino a 9. La necessità di operare il prelievo, spiega l’INPS nella Circolare n. 100/2014, nasce dal fatto che:
“Il fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite.”.
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Modalità del prelievo
Il prelievo avrebbe dovuto aver luogo a partire da gennaio 2014 ma finora non erano ancora state stabilite le modalità. Quindi, da settembre, oltre al contributo del mese stesso verranno prelevati anche gli arretrati più 1% di mora sul dovuto a partire dal 7 giugno. Il direttore generale dell’Istituto, Mauro Nori, in una nota, ha tuttavia precisato che
«Nessuna mora sarà dovuta per chi pagherà entro novembre il contributo ordinario per i Fondi di solidarietà residuale dovuto per i periodi gennaio-settembre».
Per i datori di lavoro che ricorrono alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è previsto un contributo addizionale calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.