Con il Messaggio n. 6629/2014 l’INPS fornisce le indicazioni operative per la verifica di regolarità contributiva ai fini DURC in attesa dell’integrazione nella procedura DurcInps delle Gestioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti. In primo luogo l’Istituto richiama quanto stabilito nella circolare n. 89 del 7 giugno 2013, al paragrafo 3:
“Nelle more del completamento dell’estensione del sistema DURC anche al settore dello spettacolo e dello sport, sino a nuove disposizioni, la regolarità contributiva continua ad essere attestata sulla base della prassi amministrativa e delle procedure operative vigenti presso l’ex ENPALS”.
Nel caso in cui a fronte dell’integrazione nella procedura DurcInps delle informazioni residenti sull’archivio dell’Anagrafica Unica del contribuente, vengano rilevate molteplici posizioni contributive nelle Gestioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti associate ad un unico codice fiscale, per il quale è stata inoltrata la richiesta di DURC, le posizioni verranno evidenziate dalla procedura DurcInps e verrà effettuata una verifica di regolarità nella logica dell’unicità del soggetto contribuente.
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L’esito delle richieste di verifica della regolarità contributiva inoltrate dalle Amministrazioni Pubbliche Centrali e relative alle posizioni contributive delle Gestioni Lavoratori dello Spettacolo e Sportivi Professionisti dovrà pervenire entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della richiesta o, comunque, nel più breve termine indicato dato il limite di 30 giorni fissato per il rilascio del DURC. Nel caso in cui la verifica dell’INPS non pervenga entro tale termine varrà il principio del silenzio assenso.
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In caso di irregolarità l’esito della verifica riporterà il dettaglio del debito per contributi e sanzioni in fase amministrativa nonché le modalità da utilizzare per il relativo versamento. In più la procedura DurcInps segnalerà e quantificherà il debito relativo ai crediti affidati per il recupero all’Agente della Riscossione. L’operatore viene quindi chiamato ad effettuare le opportune verifiche finalizzate così da consentire alla struttura richiedente, titolare della gestione del DURC, di invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni.