Recentemente approvato da parte del Governo, il cosiddetto Decreto Cultura voluto dal Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha introdotto anche un Bonus Arte (articolo 1 del Dl 83/2014), una detrazione fiscale in 3 anni per chi investe in cultura su restauri e tutela del patrimonio artistico italiano o per aiutare teatri, istituti culturali, fondazioni liriche. Ora l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E/2014 ha fornito i primi chiarimenti per l’ottenimento del credito d’imposta a favore di tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano donazioni per la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura previste dalla norma.
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Art Bonus
Più in particolare il credito d’imposta può essere richiesto a fronte delle erogazioni liberali effettuate negli anni 2014, 2015 e 2016 per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Tali erogazioni dovranno obbligatoriamente essere effettuate in denaro tramite uno dei sistemi di pagamento tracciabili: banche, uffici postali, carte di credito e assegni.
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Misura della detrazione
La detrazione fiscale spetta nella misura del:
- 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
- 50% per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Limiti
A seconda del soggetto che effettua la donazione sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta:
- per le persone fisiche (lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi e titolari di redditi di fabbricati), soggetti che non svolgono alcuna attività d’impresa ed enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- per i titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali, società, enti che svolgono attività commerciale e enti non commerciali che esercitano anche marginalmente attività commerciale) il limite è fissato allo 0,5% dei ricavi, così come individuati ai sensi dell’articolo 85 del TUIR;
- per gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito di imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi se effettuano le erogazioni liberali nell’ambito della propria attività commerciale, mentre se viene effettuata nell’ambito della propria attività personale o istituzionale, il limite viene fissato nella misura del 15% del reddito imponibile.
L’Agenzia delle Entrate precisa che, in merito ai limiti di utilizzo del credito di imposta, l’Art Bonus non è soggetto:
- al limite di 250 mila euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007;
- al limite di generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di 700mila euro previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000;
- al divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, previsto dall’articolo 31 del Dl 78/2010.
Nel periodo di applicazione dell’Art Bonus non spettano inoltre le erogazioni liberali in favore della cultura e dello spettacolo previste dall’articolo 15, comma 1, lettere h) e i) del TUIR ai fini IRPEF e dall’articolo 100, comma 2, lettere f) e g) del TUIR a fini IRES.
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Modalità di fruizione
Per i diversi soggetti vengono stabilite anche diverse modalità di fruizione del credito d’imposta che viene ripartito in tre quote annuali di pari importo:
- per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali è prevista la fruizione del credito d’imposta, nella misura di un terzo dell’importo maturato, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale e la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale;
- per i soggetti titolari di reddito di impresa, il credito di imposta, deve essere fruito mediante compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. In caso di mancato utilizzo in tutto o in parte del credito d’imposta, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi.
Imposte sui redditi
Viene infine precisato che l’Art Bonus:
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa (articolo 61 del TUIR);
- non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa (articolo 109, comma 5, del TUIR).
Per maggiori informazioni consultare la Circolare n. 24/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate.