In scadenza i termini per presentare il modello IVA TR, per richiedere il rimborso del credito IVA infrannuale relativo al secondo trimestre 2014, o per utilizzarlo in compensazione. L’istanza deve essere inviata esclusivamente in via telematica dai soggetti passivi d’imposta all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite intermediari abilitati entro il 31 luglio.
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Il modello da utilizzare è quello approvato col Provvedimento direttoriale del 26 marzo 2014, ovvero lo stesso utilizzato per il credito del primo trimestre, va utilizzato il modello. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze viene inoltre ampliata la platea dei contribuenti ammessi al rimborso IVA in via prioritaria.
Rimborso IVA
Il rimborso o la compensazione del credito IVA trimestrale maturato può essere richiesto, come disposto dagli articoli 38-bis, comma 2 e 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 se l’importo supera i 2.582,28 euro:
- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
- dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.
=> Le scadenze fiscali di luglio
Compensazione del credito
Nel caso in cui si chieda l’utilizzo in compensazione del credito IVA nel modello F24 (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542), superando il limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, vige l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione. Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).
Rimborsi IVA in via prioritaria
A partire dal 3° trimestre 2014 potranno beneficiare del rimborso del credito IVA in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta anche gli operatori economici titolari del codice di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi). Questo a patto che sussitano i presupposti indicati dall’articolo 30, secondo comma, lettera b), del Dpr 633/1972, ovvero che abbiano effettuato operazioni non imponibili descritte negli articoli 8, 8-bis e 9 del “decreto IVA” per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate. Ad ampliare i beneficiari per i rimborsi IVA in via prioritaria è stato il Decreto del MEF del 10 luglio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2014.