Definiti rimborsi e benefit auto aziendale per il periodo d’imposta 2018: pubblicate in G.U. le tabelle ACI dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per la determinazione del reddito di lavoro dipendente (supplemento ordinario n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017). Si basano sull’utilizzo di veicoli dell’impresa come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 314/1997.
=> Tabelle ACI per rimborsi e benefit
Secondo l’articolo 51 comma 4 del TUIR, per la quantificazione della base imponibile di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi al lavoratore per uso promiscuo (per lavoro e per fini personali) e quindi per la determinazione del benefit, deve essere considerato il 30% del costo chilometrico di esercizio moltiplicato per una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. A questo calcolo va sottratto l’eventuale riaddebito dei costi, considerato al lordo dell’IVA.
=> Auto aziendale o indennità chilometrica: cosa conviene?
Il benefit non prende in considerazione il costo sostenuto dall’impresa per l’utilizzo privato, anche se diverso da quello stimato dalla tabella.
Calcolo rimborsi e benefit
L’utilizzo dell’auto aziendale per fini promiscui concorre così a formare il reddito imponibile per i lavoratori dipendenti e collaboratori (anche amministratori). E’ possibile individuare i valori relativi ad ogni veicolo, selezionando alcuni parametri:
- categoria (autovettura, motociclo, ciclomotore, fuoristrada, autofurgone);
- marca
- alimentazione (benzina, gasolio, ecc..);
- autovetture in produzione e fuori produzione.
Per quanto riguarda il modello di riferimento, invece, qualora non sia presente nell’elenco ACI è necessario utilizzare il valore stabilito per il veicolo con le caratteristiche più simili a quello utilizzato.
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